Ricorso in Cassazione: Quando le Doglianze di Merito lo Rendono Inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione non significa avere una terza possibilità di essere processati. La Suprema Corte ha un ruolo ben preciso: verificare la corretta applicazione della legge, non riesaminare i fatti. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come motivi di ricorso generici o di merito portino inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Trieste per un reato di spaccio, decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Il suo ricorso si basava essenzialmente su tre punti:
1. Una richiesta di rilettura delle prove, sostenendo un’errata valutazione da parte dei giudici di merito.
2. La tesi della ‘lieve entità del fatto’, già respinta in appello.
3. Una critica al trattamento sanzionatorio, ritenuto sproporzionato.
La Decisione della Corte e il Limite del Ricorso in Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. La decisione ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logicamente argomentata, dei giudici dei gradi precedenti. Le doglianze del ricorrente, infatti, miravano proprio a questo: ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e della ricostruzione della vicenda, un’attività che esula completamente dalle competenze della Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso, spiegando nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità.
Primo Motivo: La Rivalutazione delle Prove
Il tentativo di proporre una ‘rilettura alternativa’ delle fonti di prova è stato giudicato estraneo al sindacato di legittimità. La Corte ha precisato che il vizio di ‘travisamento della prova’ può essere eccepito solo in casi di errore manifesto e indiscutibile, non quando si propone semplicemente un’interpretazione diversa da quella del giudice. La ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale è stata ritenuta priva di vizi logici o giuridici rilevabili in questa sede.
Secondo Motivo: La Lieve Entità del Fatto
Anche la censura sulla mancata qualificazione del fatto come di lieve entità è stata respinta. La Corte d’Appello, secondo i giudici di legittimità, aveva adeguatamente motivato la sua decisione, esaminando tutti gli aspetti della vicenda. In particolare, la disponibilità di stupefacente e le modalità della cessione indicavano una condotta non marginale, rendendo la valutazione della Corte di merito incensurabile.
Terzo Motivo: Il Trattamento Sanzionatorio
Infine, le critiche sulla pena inflitta sono state ritenute manifestamente infondate e non consentite. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite n. 16208/2014) in materia di reato continuato e ha sottolineato come il giudizio sulla congruità della pena, espresso dalla Corte d’Appello, non fosse né arbitrario né sproporzionato, e quindi non sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: un ricorso in Cassazione deve essere redatto con rigore tecnico, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti manifesti di motivazione). Insistere su argomentazioni di merito, già vagliate e respinte nei gradi precedenti, non solo è inutile, ma è anche controproducente. Comporta, infatti, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, rendendo la sconfitta ancora più onerosa. Per affrontare con successo il giudizio di legittimità, è cruciale affidarsi a una difesa specializzata che sappia individuare i soli profili consentiti dalla legge.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi consistevano in doglianze generiche e di merito, che chiedevano una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No. Il ruolo della Corte di Cassazione è limitato al ‘sindacato di legittimità’, ovvero al controllo sulla corretta applicazione delle norme di diritto e sulla coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Non può effettuare una nuova e diversa valutazione delle prove o dei fatti del caso.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 706 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 706 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 29/07/1989
avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 9
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in s di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e di merito, meram riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con co argomenti giuridici dal giudice di merito e manifestamente infondate segnatamente:
il primo motivo mira ( da un lato, ad una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legi avulse dalla nozione di vizio di travisamento della prova (che presuppone un err manifesto rilevabile con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità) dall’altro a riproporre le questioni sulla ricostruzione dei fatti, che r affrontate dalla Corte territoriale senza vizi rilevabili in questa sede (cfr. e 5);
anche il secondo motivo propone censure che mirano ad avvalorare la tesi difensiva (lieve entità del fatto), a fronte peraltro di motivazione che manifestamente priva dei vizi segnalati (la Corte territoriale ha infatti esam tutti gli aspetti della vicenda, evidenziando come lo spaccio realizzato dall’imp in ragione della provvista che questi aveva dimostrato di avere nella disponibilità, congiuntamente alle modalità di cessione, rivelava una condotta non lieve entità);
il terzo motivo sul trattamento sanzionatorio declina censure manifestament infondate (stante il mutamento della struttura del reato continuato, Sez. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653) e non consentite (stante il giudizio congruità espresso dalla Corte di appello rispetto ad una quantità di pena manifestamente arbitraria e sproporzionata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il/0/11/2023