Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3261 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3261 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALATRI il 08/01/1992
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabili non è consentito in sede di legittimità;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante crit valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sind di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e dec travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propr valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizi mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventua altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, dovendo piuttosto verificare coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, alla stregua stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché ques siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, J Rv. 216260);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincim (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7);
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della ricettazione di particolare tenuità, è manifestamen infondato;
che, invero, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemen concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante sp della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economic del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori param apprezzamento della circostanza desumibili all’art. 133 cod. pen., inerenti al pro obbiettivo del fatto e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell’a (cfr. Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340; Sez. 2, n. 51818 de 06/12/2013, COGNOME, Rv. 258118);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Borr Rv. 270301), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 7);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 3 dicembre 2024.