Ricorso in Cassazione: Quando la Valutazione dei Fatti è Intoccabile
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue funzioni sono spesso fraintese. Non si tratta di un ‘terzo processo’ dove tutto può essere ridiscusso. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce ancora una volta i limiti invalicabili di questo strumento, specialmente quando si tenta di contestare la valutazione delle prove operata dai giudici di merito. Analizziamo il caso di un imputato per appropriazione indebita il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di appropriazione indebita aggravata, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha presentato un ricorso in Cassazione basato su tre distinti motivi, sperando di ottenere un annullamento della sentenza.
I Motivi del Ricorso e i limiti del giudizio di legittimità
L’imputato ha cercato di smontare la sentenza di condanna attraverso tre argomentazioni principali, ognuna delle quali si è scontrata con i principi fondamentali che regolano il giudizio di legittimità.
1. La Contestazione sulla Responsabilità Penale
Il primo motivo del ricorso contestava l’affermazione di responsabilità penale, proponendo una ‘diversa lettura dei dati processuali’ e un ‘diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova’. In sostanza, si chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici dei gradi precedenti.
2. La Mancata Concessione delle Attenuanti Generiche
Il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, un beneficio che avrebbe potuto comportare una riduzione della pena.
3. La Determinazione della Pena
Infine, il terzo motivo criticava la misura della pena inflitta, ritenendola eccessiva e frutto di una valutazione non corretta da parte del giudice d’appello.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, fornendo una chiara lezione sui limiti del proprio potere di revisione. Le motivazioni della Corte sono state nette e precise per ciascun punto sollevato.
Sul primo motivo, i giudici hanno ribadito che alla Corte di Cassazione è precluso sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi. Il suo compito non è rivalutare le prove, ma solo verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria. Poiché il giudice di merito aveva esplicitato le ragioni del suo convincimento in modo coerente, qualsiasi tentativo di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti è inammissibile in questa sede.
Per quanto riguarda la mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte ha sottolineato che si tratta di una valutazione discrezionale del giudice di merito. Non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento a favore o sfavore dell’imputato; è sufficiente che motivi la sua decisione basandosi sugli elementi ritenuti decisivi. Anche in questo caso, la motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata esente da vizi logici e quindi non sindacabile in Cassazione.
Infine, anche la determinazione della pena è stata considerata una prerogativa del giudice di merito, che la esercita secondo i principi degli artt. 132 e 133 del codice penale. L’uso di espressioni come ‘pena congrua’ o ‘pena equa’ è ritenuto sufficiente a motivare la decisione, a meno che la pena non superi la media edittale, nel qual caso sarebbe richiesta una motivazione più dettagliata. Poiché ciò non era avvenuto, anche questo motivo è stato respinto.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un importante promemoria: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore opportunità per discutere i fatti di una causa. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali. Chi intende presentare ricorso deve concentrarsi sulla ricerca di vizi di legittimità (violazione di legge) o di illogicità manifesta nella motivazione della sentenza, e non sperare in una terza valutazione del merito della vicenda. La decisione del giudice di merito, se logicamente motivata, è sovrana nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione delle prove.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No. La Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito. Il suo compito è verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non effettuare una nuova analisi dei fatti.
Il giudice è obbligato a concedere le attenuanti generiche se richieste dall’imputato?
No, la concessione delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Per motivare il diniego, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi nel processo.
La decisione sulla misura della pena può essere contestata in Cassazione?
Sì, ma solo per vizi di legittimità o per manifesta illogicità. La graduazione della pena è un potere discrezionale del giudice di merito. In sede di legittimità, la decisione può essere censurata solo se la motivazione è assente, contraddittoria o palesemente illogica, ma non se si contesta semplicemente l’entità della pena ritenuta ‘non equa’ dal ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45971 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45971 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Carate Brianza il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della Corte d’appello di Milano
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo, con il quale si contesta l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto di appropriazione indebita aggravata sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 7-8 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza del
reato di appropriazione indebita e della dichiarazione di responsabilità dell’imputato;
considerato che anche la seconda doglianza che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza (si veda la pagina 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da manifeste illogicità, anche considerato il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta il vizio della sentenza impugnata con riguardo alla determinazione della misura della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, o mediante l’utilizzo di espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, non essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la pena non superi la media edittale (si veda la pagina 8 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023.