Ricorso in Cassazione: Quando i motivi non superano il vaglio di legittimità
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue porte non sono aperte a ogni tipo di contestazione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio dei limiti entro cui un ricorso può essere considerato ammissibile. Il caso riguarda un uomo condannato per tentato furto in abitazione pluriaggravato, il cui ricorso è stato interamente respinto perché mirava a un riesame dei fatti, attività preclusa alla Corte di legittimità.
I Fatti del Caso
L’imputato era stato ritenuto responsabile in primo e secondo grado per concorso in tentato furto in abitazione, aggravato da più circostanze. La Corte di Appello di Torino, pur rideterminando la pena, aveva confermato la sua colpevolezza. Insoddisfatto della decisione, l’uomo ha presentato un ricorso in Cassazione, articolando diverse critiche alla sentenza d’appello.
I Motivi del Ricorso e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’imputato ha basato il suo ricorso in Cassazione su quattro motivi principali, tutti giudicati inammissibili dalla Corte.
1. Erronea applicazione della legge e travisamento della prova: Il ricorrente contestava l’affermazione di responsabilità, sostenendo che i giudici di merito avessero interpretato male le prove. La Cassazione ha prontamente respinto queste doglianze, ricordando che il suo compito non è quello di offrire una lettura alternativa del materiale istruttorio. Il giudizio di legittimità si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza entrare nel merito delle scelte probatorie.
2. Sussistenza delle aggravanti: Un altro punto di critica riguardava il riconoscimento delle circostanze aggravanti del mezzo fraudolento e della minorata difesa. Anche in questo caso, la Corte ha definito i motivi generici e ripetitivi di argomenti già esaminati e respinti in appello. Per la Cassazione, non è sufficiente riproporre le stesse tesi, ma è necessario individuare vizi specifici nella motivazione della sentenza impugnata.
3. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Infine, l’imputato lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la determinazione della pena e la concessione delle attenuanti rientrano nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale potere può essere sindacato in sede di legittimità solo se esercitato in modo palesemente illogico o arbitrario. Nel caso di specie, la decisione era stata adeguatamente motivata facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, come previsto dagli artt. 132 e 133 del codice penale.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Suprema Corte si fonda su un pilastro del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso in Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali. I motivi che propongono una semplice ‘rilettura’ delle prove o che contestano le valutazioni discrezionali del giudice, se correttamente motivate, sono destinati all’inammissibilità. La Corte ha sottolineato come ogni motivo di ricorso fosse volto a sollecitare un intervento sul merito della vicenda, estraneo alle sue competenze istituzionali. Pertanto, i giudici di merito avevano già esaminato e disatteso puntualmente le argomentazioni difensive, e la loro valutazione, essendo immune da vizi logici o giuridici, non poteva essere messa in discussione.
Conclusioni
Questa ordinanza è emblematica per comprendere la funzione e i limiti del ricorso in Cassazione. Essa insegna che per avere successo in questo ultimo grado di giudizio, non basta essere in disaccordo con la decisione dei giudici di appello. È indispensabile dimostrare che la sentenza impugnata contenga specifici errori di diritto o vizi di motivazione così gravi da renderla illegittima. Qualsiasi tentativo di trasformare la Cassazione in un’ulteriore sede di valutazione dei fatti è destinato a fallire, confermando la struttura e la logica del nostro sistema giudiziario.
Quali sono i limiti di un ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o le prove del processo. Il suo compito è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la decisione del giudice di merito è priva di motivazione o è palesemente illogica. La scelta di concedere o negare le attenuanti è un potere discrezionale del giudice e, se adeguatamente motivata secondo i criteri di legge (artt. 132 e 133 c.p.), non è sindacabile in sede di legittimità.
Perché un motivo di ricorso può essere considerato ‘generico’ e quindi inammissibile?
Un motivo è considerato generico quando non individua uno specifico vizio di legge o di motivazione nella sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di merito, senza confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione che si intende contestare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29889 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29889 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il 23/10/1985
avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto tentato di furto in abitazione pluriaggravato;
Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e in ordine ad un travisamento della prova, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura del materiale istruttorio, estraneo al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato);
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del mezzo fraudolento e delle condizioni di minorata difesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze del tutto generiche e che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata);
Rilevato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si
vedano, in particolare, pag. 6 e la prima parte di pag. 5 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente