Ricorso in Cassazione: Quando le Contestazioni sui Fatti sono Inammissibili
Il Ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un baluardo a difesa della corretta applicazione della legge. Tuttavia, il suo ambito di intervento è strettamente definito: la Corte non è un “terzo giudice del fatto”, ma un giudice di legittimità. Una recente ordinanza della Suprema Corte (n. 12839/2024) lo ribadisce con forza, dichiarando inammissibile un ricorso che tentava di ottenere una nuova valutazione delle prove in un caso di tentata rapina.
Il Caso in Analisi: Dalla Condanna in Appello al Giudizio di Legittimità
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Firenze, che aveva condannato un’imputata per i reati di tentata rapina aggravata e lesioni personali, pur rideterminando la pena rispetto al primo grado. L’imputata, non accettando la decisione, ha proposto ricorso in Cassazione, affidandosi a un unico, complesso motivo di impugnazione.
I Motivi del Ricorso: Derubricazione e Concorso Anomalo
La difesa della ricorrente ha sollevato due questioni principali, entrambe mirate a mitigare la sua posizione:
1. Mancata derubricazione del reato: Si chiedeva alla Corte di riqualificare il reato da tentata rapina a furto, sostenendo implicitamente una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accertata dai giudici di merito.
2. Mancata applicazione dell’art. 116 c.p.: Si contestava la non applicazione della circostanza attenuante legata al cosiddetto “concorso anomalo”, ovvero quando si verifica un reato diverso e più grave di quello originariamente voluto dai concorrenti.
In sostanza, la ricorrente chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove e le dinamiche dell’evento per giungere a conclusioni giuridiche diverse e più favorevoli.
La Decisione della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del processo penale: la netta distinzione tra il giudizio di merito (primo grado e appello) e il giudizio di legittimità (Cassazione).
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che le censure mosse dalla ricorrente non costituivano vizi di legittimità (errori nell’applicazione della legge o vizi logici della motivazione), ma si traducevano in “mere doglianze in fatto”. La difesa, infatti, non si confrontava con la motivazione della sentenza d’appello per evidenziarne le contraddizioni, ma proponeva una “alternativa rilettura delle fonti probatorie”.
Questo tipo di operazione è precluso alla Suprema Corte, il cui compito non è decidere se la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito sia la migliore possibile, ma solo se sia logicamente coerente, completa e non in contrasto con la legge o con le prove acquisite.
I giudici hanno inoltre sottolineato che la Corte di Appello aveva già esaminato in modo specifico e con “corrette valutazioni” il tema del concorso anomalo, rendendo le critiche della ricorrente infondate e ripetitive.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un importante promemoria sui limiti del ricorso in Cassazione. Non è uno strumento per tentare una terza volta di convincere un giudice della propria versione dei fatti. Per avere successo, un ricorso deve essere tecnicamente ineccepibile, concentrandosi su specifici errori di diritto o su palesi e incontrovertibili vizi logici della motivazione, senza mai sconfinare in una richiesta di rivalutazione del merito. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che rende definitiva la sentenza impugnata.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso non può limitarsi a presentare “mere doglianze in fatto” o a proporre una rilettura alternativa delle prove. Il suo ruolo è di verificare la corretta applicazione della legge, non di riesaminare i fatti già valutati dai giudici di merito.
Perché il ricorso che chiedeva di cambiare il reato da rapina a furto è stato respinto?
È stato respinto perché la richiesta di “derubricazione” implicava una nuova valutazione degli elementi di fatto, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione. È stata considerata una contestazione sul merito della decisione, non sulla sua legittimità.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come in questo caso la somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12839 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12839 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
42186/2023
Rilevato che .COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputata era stata ritenuta responsabile dei delitti di tentata rapina aggravata e di lesioni personali, rideterminando la pena;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine in ordine alla mancata derubricazione del reato di rapina in quello di furto e, inoltre, la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui al comma 2 dell’art. 116 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, che non si confrontano con la motivazione fornita dalla Corte di merito, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 7 ed 8 del provvedimento impugnato, che ha specificamente scrutinato, con corrette valutazioni, il tema del concorso anomalo);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2024 Il consigliere estensore
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