Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4235 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 4235  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a MELDOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SANT’ANTIMO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo dichia inammissibile il ricorso. udito il difensore AVV_NOTAIO del Foro di Arezzo che insiste per l’accogl del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugNOME provvedimento la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Forlì che aveva condanNOME gli imputati per i reati di rapina e lesioni pers
I due imputati hanno presentato ricorso formulando i seguenti motivi.
Con il primo motivo NOME COGNOME contesta la affermazione di responsabilità COGNOMEndo erronea applicazione della legge penale con violazione dell’articolo 192 c.p.p. nonché omessa contraddittoria motivazione (art.606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.).
NOME COGNOME che la conclusione cui è giunta la Corte d’appello nel confermare l’affermazione di responsabilità (che COGNOME, per contro, non contesta più), è merame congetturale poiché basata su elementi indiziari non sufficientemente precisi, gra concordanti.
Con il secondo motivo entrambi i ricorrenti deducono l’erronea ed inesatta applicazione de legge penale in relazione all’aggravante contestata (travisamento del volto) lamentando altr la motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica sul punto.
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi in parte non consentiti e in manifestamente infondati.
Occorre premettere che si è in presenza di c.d. “doppia conforme” in punto affermazione della penale responsabilità di tutti gli imputati per i fatti di reato come contestati, con la cons che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a q di primo grado e dell’adozione – da parte di entrambe le sentenze – dei medesimi criteri ne valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
Con riferimento al primo motivo, la Corte rileva che in sostanza con le critiche alla motivaz NOME COGNOME intende sottoporre al vaglio di legittimità una nuova valutazione del fatto.
Tuttavia, la promiscua e confusa evocazione di plurime categorie dei vizi di motivazio (mancanza e contraddittorietà) unitamente alla deduzione della violazione della legge penale di procedura, costituisce una operazione non consentita. Il ricorrente che intenda denuncia contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha infatti l’onere – sanzioNOME a pena di a-spec e quindi, in parte qua, di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la mot asseritamente manchi ed in quale parte sia contraddittoria, non potendo attribuirsi al giudic legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal co indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motiv oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogene incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medes segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancan e di contraddittorietà (come accade nel primo motivo) della motivazione risulta priva de necessaria specificità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Imp. Filardo, Rv. 280027). Siffa tecnica redazionale è piuttosto un evidente indicatore della natura di merito della doglianza ai pretesi vizi motivazionali solo strumentalmente tenta di agganciarsi dimenticando che non sufficiente evocare una ricostruzione fattuale alternativa, cioè sollecitare una diff comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, evidenziando ragio fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibi ‘ GLYPH spessore della valenza probatoria del singolo elemento o della loro interpretazione. T i I )1 GLYPH valutazioni attengono al fatto e sono riservate al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Pretendere di introdurle in questa sede è in contrasto con struttura processuale italiana che vede nel giudizio di legittimità solamente il finale cont punto di diritto, al fine di tutelare la nomofilachia, cioè l’uniforme interpretazione del di l’uniforme interpretazione del fatto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Né è possibile redimere la natura squisitamente fattuale dei motivi inserendo nella rubr (come nel caso di specie avviene) una menzione della lettera b) dell’art.606 c.p.p. c riferimento all’art.192 c.p.p.: infatti, oltre all’errore letterale (il riferimento, trattan processuale, dovrebbe essere piuttosto alla lettera successiva) ed alla considerazione che violazione della norma processuale rileva solo se essa sia presidiata da una delle sanzioni inere alla validità o alla efficacia espressamente elencate (nullità, inutilizzabilità, etc. … ), caso dell’art.192 c.p.p. non ricorre, un altro fattore risulta ostativo. Infatti, l’or consolidato di questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che non è consentito il motiv ricorso che deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare l’omessa od errone valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibil doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), c proc. pen. non possono essere superati ricorrendo alle ipotesi previste da altre parti dell’art ed in particolare al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, COGNOME, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518). Invero la puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega a tale limite ogni vizio motivazionale. La ricon dei vizi di motivazione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l’assetto normativ modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti “dal t provvedimento impugNOME ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi gravame” (art. 606 lett. e, c.p.p.), laddove, ove fossero deducibili quali vizi processuali a della lettera c), in relazione ad essi, questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere selettivo di accesso agli atti. Queste Sezioni Unite (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policast Rv. 220092) hanno, infatti, da tempo chiarito che, nei casi in cui sia dedotto, mediante ric per cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, procedere all’esame diretto degli atti processuali, che resta, al contrario, precluso dal riferi al testo del provvedimento impugNOME contenuto nella lett. e) del citato articolo (oltre ch normativamente sopravvenuto riferimento ad altri atti del processo specificamente indicati n motivi di gravame), quando risulti denunziata, come nel primo motivo di ricorso, la mancanza o la contraddittorietà della motivazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ciò premesso, il complesso indiziario analizzato dalla Corte d’Appello sulla posizio dell’imputato NOME COGNOME COGNOME stato analizzato e motivato in maniera del tutto adeguata. Vien infatti evidenziata la strettissima connessione tra costui ed il coimputato (che più non cont autoria della rapina, come detto) collocando entrambi in orari coincidenti della giornata de gennaio 2014 sia in prossimità del centro commerciale Bennet ove era stata dal COGNOME (e da altro coimputato, pur alla fine assolto) attivata l’utenza necessaria per la commissione del re sia a distanza di diversi chilometri (e, quindi, in maniera non casuale) in prossimità del luo commissione dei reati nel momento in cui essi avevano luogo.
A ciò si aggiunge la disponibilità e l’uso da parte del COGNOME di una vettura del tutto compat con quella condotta al momento della commissione del reato dai rapiNOMEri.
Né può ritenersi che a fronte di un quadro indiziario così solido, la mancata valutazione taluni argomenti difensivi pur rappresentati dalla difesa nell’atto di appello possa rientrare categoria dell’omissione o mancanza di motivazione. Secondo l’orientamento consolidato di
questa Corte, motivazione assente è quella che manchi fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che sia graficamente indecifrabi (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01) mentre motivazione apparente è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discors argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993 196361 – 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell’8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 2563 del 24/05/2012, Rv. 254161 – 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la total mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fon decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quind inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 d 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01). Si tratta, all’evidenza, di vizi radicali dell’at certamente non possono ritenersi integrati nel caso concreto.
Il secondo motivo non è stato specificamente rappresentato alla Corte di merito con i motivi di gravame, il che ne determina l’inammissibilità, ai sensi del comma 3 dell’art. 606 cod. pr pen.. I ricorrenti hanno infatti interrotto la catena devolutiva poi ripresa con il secondo m di ricorso, in relazione alla configurabilità dell’aggravante prevista dall’art.628 comma 3 n.1 sotto il profilo del travisamento dell’agente (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 17693, del 17/1/2018 278221; Sez. 2, n. 29707, del 8/3/2017, Rv. 270316; Sez. 3, n. 16610, del 24/1/2017, Rv. 269632; Sez. 3, n. 21920, del 16/5/2012, Rv. 252773, che ritiene il vizio non sanabile neppure ex post per effetto della motivazione eventualmente spesa sul punto, in assenza di gravame, dalla Corte di appello).
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 6 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Coshdeciso in IR’ ma, 13 ottobre 2023
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