Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21916 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21916 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Relatore –
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 867/2025 UP – 21/05/2025 R.G.N. 11187/2025
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 24/09/1990
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 14/11/2024, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Palermo del 09/03/2023, appellata da COGNOME COGNOME ha dichiarato non doversi procedere per il reato contestato al capo b) della rubrica per precedente giudicato sul punto ed ha rideterminato la pena per il capo a) della rubrica (artt. 110, 628, comma terzo, n.1, cod. pen.) confermando nel resto.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, COGNOME COGNOME articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dellÕart. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Violazione di legge e vizio della motivazione perchŽ mancante, contraddittoria e manifestamente illogica nellÕaver confermato la affermazione di responsabilitˆ con argomentazioni rese in violazione dei corretti criteri di valutazione della prova, con particolare riferimento agli accertamenti balistici ed alla ritenuta rilevanza e portata risolutiva dellÕabbigliamento rinvenuto nella disponibilitˆ del ricorrente. La difesa ha osservato che – nonostante fossero state allegate in primo grado, corpose osservazioni critiche in ordine alla portata delle attivitˆ del perito balistico e fosse stato presentato specifico motivo di appello sul punto in ordine alle conclusioni raggiunte dal Gup – la Corte di appello si era limitata a dare atto della conclusione del perito (livello A) senza nulla osservare quanto alle allegazioni della difesa, volte a smentire tale conclusione e la ritenuta compatibilitˆ tra bossolo e pistola nella disponibilitˆ del ricorrente. Mancava qualsiasi certezza in tal senso e la Corte di appello non aveva espresso alcun giudizio sul punto, neanche critico, al fine di disattendere le osservazioni della difesa. Con un secondo profilo di doglianza allÕinterno dello stesso motivo, la difesa ha osservato che lÕestensore del provvedimento aveva svilito del tutto le osservazioni difensive quanto alla mera compatibilitˆ riscontrata dal personale operante in sede di indagini tra lÕabbigliamento in possesso del ricorrente e quello indossato dal rapinatore e ripreso dalle telecamere di video sorveglianza della tabaccheria. In ordine alla affermata responsabilitˆ del ricorrente non apparivano poi risolutive le captazioni, che avrebbero dovuto essere lette dalla Corte di appello nella loro interezza, mentre invece risultavano parcellizzate. Una lettura completa delle intercettazioni portava ad escludere senza alcun dubbio la responsabilitˆ del ricorrente.
2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione perchŽ mancante, erronea o contraddittoria, oltre che manifestamente illogica per non avere concesso le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.; la gravitˆ del fatto non pu˜ essere ritenuto elemento risolutivo in tal senso; non sono state tenute in alcuna considerazione le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, che evidenziavano la situazione di difficoltˆ che affrontava in quel preciso momento storico per ragioni familiari, affettive e lavorative.
2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione allÕart. 81 cod. pen. per non avere la Corte di appello riconosciuto la continuazione fra i reati del presente procedimento e quelli di cui alla sentenza n. 1226/2018 del G.u.p. presso il Tribunale di Palermo; la motivazione sul punto non è condivisibile.
Il ricorso è inammissibile perchŽ proposto con motivi generici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati.
In via preliminare, si deve osservare che la Corte di appello ha pienamente condiviso, con motivazione logica e persuasiva, la decisione del giudice di primo grado, ricostruendo analiticamente la posizione e la condotta direttamente imputabile al ricorrente. In tal senso, la giurisprudenza di legittimitˆ ha ripetutamente chiarito che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze giˆ esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615-01; Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, COGNOME). Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell’iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841-01; Sez. 3, n. 13266 del 19/02/2021, Quatrini). Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione, determina la nullitˆ della sentenza d’appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilitˆ possa, comunque, essere ricavato dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-01): ci˜ è riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali, condividendo le valutazioni del giudice di primo grado con specifico riferimento al tema reiterato anche in questa sede della inequivoca
portata dellÕaccertamento balistico rispetto allÕarma nella piena disponibilitˆ del ricorrente.
In sede di legittimitˆ, quindi, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente escludere la ricorrenza del vizio previsto dall’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Curr˜, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 256879-01). Inoltre, è stato evocato, seppure nellÕambito dellÕargomentare a supporto del primo motivo e delle violazioni evocate, un travisamento della prova (sia quanto alla perizia balistica che alla valutazione delle captazioni). Tuttavia, in presenza di una doppia conforme nel merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una omologa valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia quando, per l’appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, NOME, 252615-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01). Vero, poi, che tra i vizi riconducibili al novero di quelli denunziabili ai sensi dell’art. 606 comma l lett. e) cod. proc. pen. vi è quello del travisamento che, come è noto, è ravvisabile nel caso di contraddittorietˆ della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, ovvero dall’errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell’utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio ovvero nella omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (cfr., Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, COGNOME, Rv. 250168-01; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499-01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, COGNOME, Rv. 272406-01; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, PG c/COGNOME, Rv. 276567-01). In altri termini, come si è chiarito, il
travisamento deve avere ad oggetto una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi, non giˆ dal suo significato, ma dal suo significante e che venga individuata specificamente e puntualmente, oltre che idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione impugnata. é necessario, dunque, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformitˆ tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S, Rv. 277758-01, secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del in caso di cosiddetta doppia conforme e l’intangibilitˆ della valutazione nel merito del risultato probatorio). Si è dunque chiarito che in virtù della previsione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall’art. 8 l. n. 46 del 2006, il controllo del giudice di legittimitˆ si pu˜ estendere alla omessa considerazione o al travisamento della prova, purchŽ, per˜, si tratti di una prova decisiva; si è inoltre sottolineato che è deducibile in sede di legittimitˆ e rientra, pertanto, in detto controllo soltanto l’errore per l’appunto revocatorio, in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata, introdotto con la suddetta novella, non pu˜ che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione sulle premesse, mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, pu˜ essere interpretato per brani, nŽ fuori dal contesto in cui è inserito; ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimitˆ se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacitˆ dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimitˆ, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, S., Rv. 252349-01; Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, COGNOME, Rv. 236540-01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina, Rv. 235716-01).
Occorre, infine, rilevare come i motivi proposti si caratterizzino per lÕavere nella maggior parte della loro articolazione reiterato argomenti giˆ introdotti con lÕatto di appello. Il ricorrente ha riproposto le proprie argomentazioni difensive al fine di giungere ad una lettura alternativa del merito, senza realmente confrontarsi con la motivazione logica e persuasiva della Corte di appello, che ha analiticamente ricostruito la condotta posta a base della condanna. é stata dunque sollecitata una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere, in tal senso, sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilitˆ di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anchÕessa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilitˆ delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).
Da ci˜ consegue lÕinammissibilitˆ di tutte le doglianze che criticano la persuasivitˆ, lÕinadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualitˆ, la stessa illogicitˆ quando non manifesta, cos’ come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilitˆ, della credibilitˆ, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ci˜ una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01).
3. Ci˜ premesso, si deve rilevare come il primo motivo di ricorso non sia consentito, in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione, che si presenta sul punto del tutto priva di aporie e manifeste illogicitˆ. Le osservazioni difensive non si confrontano con la motivazione nel suo complesso, che richiama la confessione del ricorrente in ordine alla disponibilitˆ dellÕarma, confuta la affermazione difensiva che se la avesse utilizzata proprio il ricorrente non ne avrebbe confessato il possesso e disponibilitˆ, verifica le ipotesi alternative proposte dalla difesa
anche integrando gli elementi obiettivi emersi con il portato delle captazioni (pag. 2 e seg.). La Corte di appello ha anche motivato specificamente sul tema dellÕabbigliamento in termini di verosimiglianza (pag. 3), collegando tale elemento estremamente significativo con un giudizio di complessiva congruenza e rilevanza indiziaria, del tutto univoca, che si basa anche sul portato delle intercettazioni, esplicite in ordine al coinvolgimento del COGNOME, nonchŽ quanto alla corrispondenza della corporatura con quella dellÕautore della rapina sulla base delle immagini di video sorveglianza.
Infine, quanto alle censure riproposte, con sostanziale rilievo di un travisamento degli esiti della perizia e mancata considerazione delle considerazioni difensive, occorre rilevare come la Corte di appello abbia evidenziato, in modo non censurabile in questa sede, la portata risolutiva della perizia proprio per il livello di valutazione espresso in sede tecnica, pienamente condividendo le conclusioni del giudice di primo grado, che aveva esplicitamente motivato (pag. 7) affrontando le considerazioni del consulente della difesa (che avevano appunto portato a disporre la perizia in giudizio), confutandole puntualmente (affermando che la difformitˆ del cercine non costituisce un criterio decisivo), sicchŽ il motivo si caratterizzava giˆ in sede di appello per genericitˆ sul punto, non avendo scalfito le logiche argomentazioni del primo giudice, pienamente confermate dalla Corte di Appello.
Il confronto con la motivazione nel suo complesso risulta dunque oggettivamente pretermesso (si veda in tal senso anche quanto evidenziato, in modo logico, riscontrabile ed argomentato, quanto alle modalitˆ di avvio della indagine, alla corrispondenza dellÕarma con quella utilizzata per altre rapine perpetrate dal complice NOME, la accertata disponibilitˆ della stessa in capo al ricorrente sin dal momento dellÕacquisto, le captazioni valorizzate nella loro portata inequivoca), mentre la difesa si è limitata a riproporre argomentazioni giˆ compiutamente considerate dalla Corte di appello, con motivazione immune dai vizi lamentati.
Allo stesso modo deve essere riscontrata una logica e adeguata valutazione delle captazioni in assenza di qualsiasi violazione di legge o valutazione parcellizzata per come sostenuto dalla difesa (pag. 3, nota 1, quanto ai dialoghi di COGNOME NOME e COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME). In tal senso, si deve ribadire che lÕinterpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non pu˜ essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della
manifesta illogicitˆ e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare unÕinterpretazione del significato di unÕintercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformitˆ risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, DÕAndrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, COGNOME, Rv. 267650-01). EÕ consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato lÕimputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con lÕavvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dallÕart. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278611-01; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, COGNOME, Rv. 278314-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260842-01). Principio questo che ha trovato fedele applicazione nella motivazione della Corte di appello con particolare riferimento alla conversazione riferita a NOME COGNOME nonchŽ a NOME COGNOME, ritenute, in modo non censurabile in questa sede, del tutto univoche nella loro portata.
4. Il secondo motivo di ricorso è generico, reiterativo, oltre che manifestamente infondato. La Corte di appello ha specificamente motivato in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (pag. 5) nonchŽ quanto alla complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio, valorizzando la particolare gravitˆ della condotta in considerazione dellÕuso di arma, dellÕesplosione di colpo altezza uomo e della distanza nel tempo dei due episodi in relazione ai quali era stata richiesta la applicazione del regime della continuazione, in assenza di qualsiasi illogicitˆ o irragionevolezza, essendo stata evidenziata la assenza di elementi di segno positivo tali da giustificare la concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. In tal senso, si deve ribadire che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicchŽ nel giudizio di
cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruitˆ della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 27381901, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 27124301; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142-01).
5. Il terzo motivo di ricorso non è consentito.
Impossibile lÕidentificazione della denunciata violazione di legge, meramente indicata nellÕepigrafe del motivo ma non argomentata, quanto al denunciato vizio di motivazione questo viene evidenziato solo sulla base di una prospettata non condivisibilitˆ della argomentazione, condizione del tutto estranea ai vizi denunciabili ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. con il proposto mezzo di impugnazione.
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 21/05/2025.
La Cons. Est. NOME COGNOME Turtur
La Presidente NOME COGNOME