Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 18166 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18166 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME nato a COSENZA il 21/04/1966 nel procedimento a carico di:
NOME nato a BELVEDERE MARITTIMO il 07/10/1991
avverso la sentenza del 12/03/2024 del TRIBUNALE di NOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
atre blULIO NOME
cke-i,ter-carrettrse-c434edendo
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME parte civile nel processo a carico NOME COGNOME imputato dei reati di cui agli artt. propone ricorso avverso la senten di Tribunale di Paola che ha confermato la pronuncia di assoluzione dai reati a l ascritti (artt. 590, 56-582 e 612 cod. pen.), emessa 15 novembre 2022 dal locale Giudice di pace.
1.1. Con un unico motivo lamenta violazione di legge in specie dell’art. 192 cod. proc. pen. ed illogicità della motivazione, lamentando che il Giudice di secondo grado non abbia fornito una valida ed esaustiva motivazione sulla presunta inattendibilit del COGNOME; alla medesima stregua, lamenta la mancata trasmissione alla Procura della Repubblica delle dichiarazioni del teste NOME COGNOME.
GLYPH Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché versato in fatto e generico.
GLYPH Le considerazioni svolte dal ricorrente investono profili di valutazione dell prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrett da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridic seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Giova invero ricordare che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità no è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merit in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi a esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corret interpretazione di essi – dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni del parti – e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo del argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428).
Con riguardo poi alla dedotta violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., occor ribadire che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell’a 192 cod. proc. pen., per censurare l’omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle dogli connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo con cui si deduca
una violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, NOME COGNOME Rv.
280027-04).
Il ricorso, inoltre, si pone in termini di mero dissenso rispetto alla sent impugnata, così appalesandosi come generico, posto che la mancanza di specificità
del ricorso va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa c indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett.
c)
cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione
(ex multis,
Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568;
Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008,
COGNOME, Rv. 240109).
La sentenza impugnata ha dato atto della limitata credibilità soggettiva de
COGNOME costituitosi parte civile e dunque portatore di istanze economiche ne confronti dell’imputato – in ragione dell’esistenza di un’indubbia conflittualità t
parti; ha reputato le sue dichiarazioni imprecise e generiche nel descrivere episodi di tentate lesioni e minaccia di cui sarebbe stato vittima, non avendo forn elementi utili per contestualizzare le condotte né avendo descritto in modo compiuto l’azione: asserzioni imprecise che, secondo il Tribunale, non hanno consentito una compiuta ricostruzione dei fatti e della condotta ai fini di una corretta valutazi in termini di idoneità e univocità degli atti presuntivamente integranti i tentati lesione. Il Giudice dell’appello ha ritenuto parimenti generico il raccon dell’episodio di minaccia e non ha ravvisato elementi di riscontro alle dichiarazio della parte civile nelle ulteriori risultanze istruttorie.
In conclusione, il Giudice a quo ha dato adeguatamente conto delle ragioni della propria decisione, la quale è sorretta da motivazione lineare e coerente ch in quanto tale, si sottrae al sindacato in sede di legittimità.
COGNOME Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 gennaio 2025 Il Consigliere estensore COGNOME9>
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