Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24550 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24550 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a CASANDRINO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; uditi i difensori, AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME e AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, che, dopo breve discussione, hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 2/5/2023 – in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 17/3/2016, che aveva condanNOME tra gli altri NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati loro rispettivamente ascritti – assolveva il COGNOME dal reato di cui al capo b), rideterminando la pena e confermava nel resto la sentenza impugnata.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, nonché vizio di motivazione. Rileva che la Corte territoriale non ha considerato la ridotta capacità criminale del ricorrente, il suo corretto comportamento processuale e la confessione/collaborazione, seppure già valutati ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all’art. 8 legge n. 203/1991.
2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 99 cod. pen., nonché vizio di motivazione. Osserva in proposito che la recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, è facoltativa e che il giudice avrebbe potuto escluderla, non apparendo la condotta contestata sintomatica di una maggiore colpevolezza e pericolosità dell’agente; che sul punto la motivazione del provvedimento impugNOME è del tutto carente.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al reato di cui al capo a). Rileva che gli elementi a carico del ricorrente non consentono di ritenerlo partecipe del sodalizio di stampo RAGIONE_SOCIALE facente capo ai fratelli NOME e NOME COGNOME. In particolare, le dichiarazioni rese da NOME COGNOME sono generiche e lacunose; NOME COGNOME ha riferito solo di favori occasionali da parte del COGNOME in favore dell’associazione, determinati dal rapporto di amicizia intercorrente con uno degli esponenti apicali del clan; NOME COGNOME ha riferito di conoscere l’odierno ricorrente quale soggetto che abitava nella zona, senza mai indicarlo come associato; non risulta coinvolto nell’attività di spaccio, essendo piuttosto un consumatore di sostanza stupefacente; i riferimenti allo svolgimento dell’attività estorsiva sono generici, in assenza di qualsiasi riferimento spazio-temporale; i controlli sul territorio che lo hanno visto in compagnia di esponenti del clan trovano spiegazione alternativa, in ragione del fatto che sono avvenuti nel quartiere dove il COGNOME viveva. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata diminuzione della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Osserva che, a fronte della richiesta di contenere la pena nel minimo edittale, la Corte territoriale ha omesso ogni spiegazione in ordine al mancato accoglimento dello specifico motivo di appello, concentrandosi solo sulle ragioni che hanno portato a non riconoscere le circostanze attenuanti generiche, individuate nella mancata ammissione delle proprie responsabilità.
3.2 In data 20/5/2024 il difensore ha fatto pervenire documentazione relativa al ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
1.1 II primo motivo è manifestamente infondato.
Invero, è sufficiente evidenziare che la statuizione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità – avendo la Corte territoriale valorizzato la gravità dei fatti, il ruolo apicale ricoperto all’interno del sodalizio stampo RAGIONE_SOCIALE, la durata nel tempo della condotta criminosa ed i gravi precedenti penali da cui l’imputato risulta gravato – con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sezione 3, n. 2233 del 17/6/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sezione 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sezione 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01; Sezione 6, n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419 – 01). Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quell ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sezione 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sezione 5, n. 43952/20017 cit.; Sezione 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899 – 01; Sezione 6, n. 34364 del 16/6/2010, COGNOME, Rv. 248244).
1.2 Il secondo motivo è inammissibile perché generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fat o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese.
Orbene, la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l’oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 – 01; Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, COGNOME, Rv. 254204 – 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni
Unite, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01). L’indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità.
Per altro verso, si osserva che, in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non è necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sezione 3, n. 3239 del 4/10/2022, T., Rv. 284061 – 01). Nel caso di specie, la maggiore pericolosità del reo, che ha giustificato l’applicazione della recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, si desume dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, che ha evidenziato la gravità della condotta tenuta e la negativa personalità dell’imputato.
2. Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
2.1 Il primo motivo di ricorso non è consentito, atteso che è costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dai ricorrenti, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni
rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugNOME o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sezione 3, n. 17395 del 24/1/2023, COGNOME, Rv. 284556 01; Sezione 5, n. 26455 del 9/6/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, COGNOME, Rv. 280747 – 01; Sezione 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 – 01; Sezione 3, n. 18521 del 11/1/2018, COGNOME, Rv. 273217 – 01; Sezione 6, n. 5146 del 16/1/2014, COGNOME, Rv. 258774 – 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099 – 01).
Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all’esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.
Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.
Peraltro, la sentenza impugnata in relazione alla partecipazione del COGNOME al sodalizio di cui al capo a) costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella del Tribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 – 01).
Deve esser evidenziato, inoltre, che il motivo è reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, che ha evidenziato la convergenza delle dichiarazioni accusatorie rese da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sia con riferimento alla partecipazione all’associazione di stampo RAGIONE_SOCIALE, sia in relazione al ruolo svolto dal COGNOME, definito particolarmente attivo nel settore delle estorsioni ed in quello dello spaccio di sostanze stupefacenti, con indicazioni specifiche e dettagliate.
2.2 Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, in quanto generico in punto di dosimetria della pena e manifestamente infondato in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In proposito, è sufficiente evidenziare che, con riferimento al primo profilo, a fronte della valutazione della estrema gravità della condotta e della negativa personalità del ricorrente operata dalla Corte territoriale per giustificare il trattamento sanzioNOMErio, il motivo non indica le ragioni per le quali l’irrogazione della pena sarebbe stata sproporzionata, anche in considerazione della circostanza per cui, ratione temporis, il minimo della pena prevista per il reato di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. contestato al COGNOME era fissato in anni nove di reclusione (nel caso di specie, dunque, è stata irrogata una pena contenuta nel minimo edittale, senza peraltro operare l’ulteriore aumento per la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., pure contestata e ritenuta); quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione è congrua ed immune da profili di illogicità, atteso che i giudici di appello non hanno rinvenuto in atti elementi che potessero fondare l’applicazione delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen., alla luce di quanto prima evidenziato in punto di gravità del fatto e di negativa personalità del ricorrente.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 6 giugno 2024.