Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37126 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37126 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Ravenna il DATA_NASCITA parte civile: RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del 13/11/2024 della Corte d’appello di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 28 giugno 2022 del Tribunale di Ravenna con la quale era stata affermata la penale responsabilità del COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen. commesso in data 2017;
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al raggiungimento della prova relativa all’esistenza dell’incidente stradale di cui al capo di imputazione; al riguardo la difesa del ricorrente indica una serie di elementi (deposizioni testimoniali) dai quali si dovrebbe desumere che l’incidente stradale di cui all’imputazione si sarebbe effettivamente verificato e che i giudici del merito siano incorsi in un travisamento del contenuto del materiale probatorio;
Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al ritenuto raggiungimento della prova da parte dei giudici di merito della responsabilità penale del COGNOME in ordine al reato ascrittogli e violazione delle regole di valutazione della prova stabilite dell’art. 192 cod. proc. pen.; al riguardo la difesa del ricorrente sostiene che non vi sarebbe concordanza tra gli elementi di prova raccolti, che non si sarebbe tenuto conto del fatto da ritenersi verosimile che l’imputato abbia ‘fatto confusione’ nel corso del proprio interrogatorio e che le dichiarazioni dell’imputata COGNOME, oltre agli altri elementi indicati a pag. 16 del ricorso, appaiono idonei a scagionare il COGNOME da responsabilità penale;
Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62bis cod. pen.
Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla
– Relatore –
Ord. n. sez. 12897/2025
CC – 23/09/2025
concessione di una provvisionale di 5.000,00 euro in favore della costituita parte civile.
Rilevato che , i primi due motivi di ricorso, che appaiono meritevoli di trattazione congiunta sono manifestamente infondati. Va detto subito che la sentenza impugnata in uno con quella di primo grado con la quale costituisce una c.d. ‘doppia conforme’ risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Inoltre, detta motivazione, non Ł certo apparente, nØ ‘manifestamente’ illogica e tantomeno contraddittoria. Non si ravvisa altresì alcun rilevante travisamento del materiale probatorio.
Il giudice di merito ha debitamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 8 – 10 della impugnata sentenza) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza del reato.
Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
Al Giudice di legittimità Ł infatti preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchØ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, Ł – e resta – giudice della motivazione.
In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).
Considerato poi che la valutazione di manifesta infondatezza involge anche il terzo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche, negate dai giudici di merito in assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell’imputato (v. pag. 12 della sentenza impugnata); sul punto Ł sufficiente ricordare che «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non Ł piø sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato» (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610) e, comunque, che «Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non Ł necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,
rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, sent. n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
Considerato , infine, che il quarto motivo di ricorso relativo al riconoscimento di una provvisionale a favore della costituita parte civile Ł inammissibile in quanto questa Corte ha già avuto modo di precisare che «Non Ł impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento» ( ex ceteris : Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 – 02); a ciò si aggiunge che comunque anche su detto punto la Corte di appello risulta avere debitamente motivato (v. pag. 13 della sentenza impugnata);
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 23/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME