Ricorso in Cassazione: Quando il Riesame dei Fatti è Inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma i suoi confini sono rigorosamente definiti. Non si tratta di un terzo processo per riesaminare le prove, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questi limiti, dichiarando inammissibile un ricorso che chiedeva proprio una nuova valutazione dei fatti.
I Fatti del Caso e la Decisione del Tribunale
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza del Tribunale di Milano, che aveva condannato un individuo per il reato di minaccia aggravata. La ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito aveva portato a ritenere provata la responsabilità penale dell’imputato sulla base delle emergenze istruttorie emerse durante il processo.
L’Appello e i Motivi del Ricorso in Cassazione
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un’errata valutazione della motivazione da parte del giudice di primo grado. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di effettuare una “rilettura” degli elementi di fatto e delle prove, proponendo una propria versione dei fatti che, a suo dire, sarebbe stata più adeguata e plausibile. La difesa mirava a scardinare la decisione del Tribunale, non attraverso la denuncia di un errore di diritto, ma contestando direttamente l’interpretazione del materiale probatorio.
Le Motivazioni della Corte: il Divieto di Riesame del Merito
La Corte di Cassazione ha respinto con fermezza questa impostazione, dichiarando il ricorso manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato: il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione dei fatti. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, il cui compito esclusivo è analizzare le prove (testimonianze, documenti, ecc.) e ricostruire l’accaduto.
Come si legge nell’ordinanza, è preclusa “la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti”. Il ruolo della Cassazione è verificare che:
1. La legge sia stata applicata correttamente.
2. Il percorso logico-argomentativo del giudice di merito sia esente da vizi evidenti e insanabili.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la ricostruzione del Tribunale fosse pienamente coerente, logica e ben argomentata, rendendo la richiesta del ricorrente un mero tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio di merito, non consentito dalla legge.
La Genericità come Ulteriore Causa di Inammissibilità nel ricorso in Cassazione
Oltre alla manifesta infondatezza, la Corte ha ravvisato un secondo, decisivo, vizio: la genericità del ricorso. Ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, il ricorso deve indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Il ricorrente, invece, si era limitato a criticare la motivazione in modo generico, senza individuare i passaggi illogici o le errate applicazioni di norme giuridiche. Questa indeterminatezza ha impedito alla Corte di esercitare il proprio sindacato, rendendo il ricorso inammissibile anche sotto questo profilo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame è un importante promemoria per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. La decisione finale ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito al ricorrente delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro. Le implicazioni pratiche sono chiare: un ricorso basato sulla speranza di una diversa valutazione delle prove è destinato al fallimento. Per avere successo, è indispensabile concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi di motivazione che siano palesemente illogici o contraddittori, supportando ogni censura con riferimenti specifici alla sentenza impugnata. In assenza di tali elementi, il ricorso non solo non verrà esaminato, ma comporterà anche un aggravio di costi per l’imputato.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, limitandosi a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza, senza poter riesaminare nel merito i fatti o le prove.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso può essere dichiarato inammissibile per due motivi principali: se è manifestamente infondato (ad esempio, perché chiede un inammissibile riesame dei fatti) o se è generico, cioè non specifica chiaramente i motivi di diritto e gli elementi fattuali per cui si contesta la sentenza.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36086 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36086 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2024 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Udienza del 24 settembre 2025 – Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano che ha condannato il ricorrente per il reato di minaccia aggravata;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che denunzia la non correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di penale responsabilità – è manifestamente infondato giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudic merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, in dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di me senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e p ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 d 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugn l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e’valutazione dei fatti, ind dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispe a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti, come operata dalla Corte territoriale, r pienamente aderente alle emergenze istruttorie ed è sorretta da un percorso argomentativo esente da vizi logici e giuridici. Essa evidenzia in modo inequivoco come la condotta ascritta al ricorrente integri il delitto di minaccia aggravata (cfr. pagg. 5 -7 della sentenza impugnata). Ne consegue che le doglianze formulate con il ricorso si traducono, all’evidenza, in mere doglian in punto di fatto, finalizzate a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, attivi esula dai poteri del giudice di legittimità.
Ritenuto che tale unico motivo è altresì generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a front motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 settembre 2025
Il consigliere estensore
Il Pre dente