Ricorso in Cassazione: Quando le Contestazioni sui Fatti Diventano Inammissibili
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è fondamentale comprenderne i limiti. Con l’ordinanza n. 11687/2024, la Suprema Corte ribadisce un principio cardine della procedura penale: il giudizio di legittimità non è una terza occasione per ridiscutere i fatti, ma un rigoroso controllo sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo questa decisione per capire perché le doglianze sulla valutazione delle prove sono destinate all’inammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Teramo e successivamente confermata dalla Corte d’Appello de L’Aquila. L’imputato era stato ritenuto colpevole per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 393 c.p.) e violenza privata (art. 610 c.p.).
Non soddisfatto della decisione dei giudici di merito, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per cassazione, affidando le sue speranze a due motivi principali. Entrambi i motivi denunciavano una presunta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza d’appello, sostenendo che le prove a suo carico fossero state valutate in modo erroneo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su una netta distinzione tra il giudizio di merito (svolto nei primi due gradi) e il giudizio di legittimità, di competenza esclusiva della Suprema Corte. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non erano altro che “mere doglianze in punto di fatto”, ovvero tentativi di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
I Limiti del Ricorso in Cassazione: Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è un vero e proprio manuale sui confini del ricorso in Cassazione. La Corte spiega che il suo ruolo non è quello di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito. Non può, in altre parole, agire come un “terzo giudice” del fatto. Il suo compito è verificare che la sentenza impugnata non contenga errori di diritto o vizi logici così evidenti da renderla irrazionale o arbitraria.
La Corte cita un principio consolidato, espresso nella famosa sentenza delle Sezioni Unite “Jakani” (n. 12/2000), secondo cui non è consentito “saggiare la tenuta logica della pronuncia… mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno”. Questo significa che non basta prospettare una ricostruzione dei fatti alternativa e plausibile per ottenere l’annullamento della sentenza. È necessario dimostrare che il ragionamento del giudice di merito è intrinsecamente viziato e illogico.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse esente da vizi logici e che avesse esplicitato in modo chiaro e coerente le ragioni del convincimento, applicando correttamente i principi giuridici per affermare la responsabilità penale dell’imputato.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
Questa pronuncia rafforza un messaggio cruciale per chiunque intenda affrontare un ricorso in Cassazione: la strategia difensiva non può basarsi sulla speranza di una rilettura favorevole delle prove. Il successo di un ricorso di legittimità dipende dalla capacità di individuare e argomentare specifici errori di diritto o palesi incongruenze nel percorso logico seguito dal giudice di merito. Qualsiasi tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti si scontrerà inevitabilmente con una declaratoria di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche per il ricorrente. La distinzione tra merito e legittimità rimane un pilastro invalicabile del nostro sistema processuale.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non denunciavano vizi di legge o illogicità manifeste della motivazione, ma si limitavano a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, un’attività che non è consentita in sede di legittimità.
Cosa non può fare la Corte di Cassazione quando esamina un ricorso?
La Corte di Cassazione non può riesaminare le prove e sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11687 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11687 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo di condanna per i reati di cui agli artt. 393 e 610 cod. pen. (in esso assorbito il reato di cui all’art. 660 pen., come da sentenza di primo grado);
Rilevato che entrambi i motivi di ricorso – con cui il ricorrente denunzia contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione ad un’erronea e valutazione delle prove – non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, stante la preclusione, per la Corte d cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità della sussistenza dei reati;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiaratc inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024. GLYPH )