Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8181 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8181 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 19 gennaio 2023 la Corte d’azZo di Catania, in parziale riforma della sentenza 21 marzo 2016 del GIP prece-41– Tribunale di Catania, riconosciuta l’attenuante di cui al comma 5 della norma incriminatrice, condannava l’imputato alla pena di mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 2.666,00 di multa, in ordine al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990 (in primo grado la condanna era stata di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 3.800,00 di multa).
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando:
2.1. Con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 111 Cost., 6 e 13 CEDU, 125, 546 c.p.p., 73 d.P.R. 309/1990. Evidenzia il ricorrente che la ricostruzione del fatto operata dalla sentenza è viziata in quanto nessuno degli operanti ha visto l’imputato disfarsi dello stupefacente poi rinvenuto.
2.2.(on il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 111 Cost., 6 e 13 CEDU, 125, 546 c.p.p., in relazione alla mancata concessione del minimo della pena.
Il ricorso è inammissibile.
3.1.9uanto al primo motivo, il Collegio evidenzia come – secondo la consolidata giurisprudenza della corte – non sono deducibili in sede di legittimità censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che «attaccano» la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747),
Né, tanto meno, sono deducibili censure che, sotto l’ombrello del vizio di motivazione, intendono in realtà attaccare – come nel caso in esame – la ricostruzione del «fatto» come effettuata dai giudici del merito a pag. 3 della sentenza impugnata,
ove si dà atto della circostanza che la scelta del rito abbreviato abbia cristallizzato il quadro probatorio restituito dalle indagini preliminari, senza sottoporlo ad una verifica in contraddittorio.
3.2. Quanto al secondo motivo, il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza che, nel riconoscere la circostanza attenuante di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990, e quindi nel ridurre in modo sostanziale la pena, ha evidenziato come la pena è stata determinata tenendo conto del numero di dosi rinvenute (28 involucri, pari a 41 dosi), che sono indice di pericolo per la salute pubblica, delle modalità della condotta, che denota una certa dimestichezza nell’attività di spaccio, nonché delle condizioni economiche dell’imputato, così assolvendo all’onere di motivazione in ordine alla dosimetria della pena in modo non illogico né contraddittorio.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.