Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi Vengono Dichiarati Inammissibili
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma i suoi poteri sono strettamente definiti. Non è una terza istanza di merito dove si possono ridiscutere i fatti, ma una sede di legittimità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce perfettamente questi confini, dichiarando inammissibile l’appello di un imputato condannato per lesioni aggravate. Analizziamo perché.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di lesioni personali, aggravate dall’uso di un’arma. La sentenza, emessa in primo grado, era stata pienamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto un ulteriore appello, portando il caso davanti alla Suprema Corte di Cassazione.
L’Appello e i Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha basato il suo ricorso in Cassazione su due principali motivi:
1. Contestazione della responsabilità: Si chiedeva alla Corte di rivedere il materiale probatorio, in particolare le dichiarazioni della persona offesa e le risultanze del referto medico, proponendo una diversa interpretazione dei fatti.
2. Errata valutazione delle circostanze: Si lamentava che i giudici di merito avessero sbagliato nel bilanciare le circostanze attenuanti generiche con l’aggravante dell’uso dell’arma, giudicandole equivalenti anziché prevalenti le prime.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile.
Il Divieto di Riesame del Merito
Sul primo punto, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: la Cassazione non è un “terzo giudice” dei fatti. Il suo compito non è quello di effettuare una “rilettura” delle prove, come le testimonianze o i referti. La valutazione del materiale probatorio è un compito esclusivo e riservato al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Proporre una diversa e più favorevole interpretazione delle prove non costituisce un vizio di legittimità che possa essere fatto valere in questa sede.
La Valutazione delle Circostanze e i Requisiti del Ricorso
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, ma per due ragioni distinte. In primo luogo, la questione non era stata sollevata nei motivi di appello, e la legge (art. 606, comma 3, c.p.p.) vieta di presentare in Cassazione doglianze nuove. In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che il bilanciamento delle circostanze è una valutazione discrezionale del giudice di merito. Può essere contestata in sede di legittimità solo se la decisione è palesemente illogica o arbitraria, cosa che non è avvenuta nel caso di specie, dove la motivazione era stata ritenuta sufficiente.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione riaffermando con forza la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Sollecitare la Cassazione a una nuova valutazione delle prove significa chiederle di svolgere un compito che non le compete. La decisione dei giudici di merito, se supportata da una motivazione logica e coerente, è insindacabile. Per quanto riguarda il bilanciamento delle circostanze, la Corte ha richiamato un precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 10713 del 2010), secondo cui, per giustificare un giudizio di equivalenza, è sufficiente che il giudice ritenga tale soluzione la più adeguata a calibrare la pena al caso concreto.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica sui limiti del ricorso in Cassazione. Chi intende presentare un ricorso deve basarsi su vizi di legittimità (errori nell’applicazione della legge o vizi di motivazione) e non sulla speranza di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti. Inoltre, è cruciale che tutte le contestazioni vengano sollevate tempestivamente nel corso dei gradi di merito, poiché le omissioni non possono essere sanate davanti alla Suprema Corte. La decisione rafforza la stabilità delle sentenze di merito e chiarisce il ruolo specifico e fondamentale della Corte di Cassazione come custode della corretta applicazione del diritto.
Posso chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le testimonianze se ritengo che non siano state valutate correttamente?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o il materiale probatorio, come le dichiarazioni testimoniali. Questa valutazione spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Un ricorso basato su una diversa interpretazione dei fatti è inammissibile.
È possibile contestare in Cassazione il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti?
Sì, ma solo a condizioni molto rigide. La contestazione è ammissibile solo se la decisione del giudice di merito è manifestamente illogica, arbitraria o priva di motivazione sufficiente. Inoltre, il motivo deve essere stato già sollevato nei precedenti gradi di giudizio (appello).
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7840 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7840 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SARONNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
q
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 582,585 comma 2 n. 2 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l’affermazione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità , perché tende a sollecitare la Corte di Cassazione ad una rivisitazione del materiale probatorio, fondato in principalità sulle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dalle lesioni obbiettivamente attestate dal referto medico ; ed esula dai poteri di questa Corte la “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente pi adeguato apprezzamento delle risultanze processuali;
Considerato che il secondo motivo, che si duole del giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e la circostanza aggravante dell’uso dell’arma, non è consentito in sede di legittimità perché non dedotto con i motivi di gravame – art. 606 cornma 3 cod. proc. pen. – ed è comunque manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che – come avvenuto nella specie, pag. 4 – per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
Osservato che la memoria difensiva, inoltrata dalla difesa dell’imputato il 3 gennaio 2024, nulla consenta di utilmente aggiungere alle conclusioni così rassegnate;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2024
Il Presidente