Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7282 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7282 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, co la Corte d’appello di Messina, in conferma di quella emessa dal giudice di primo g condanNOME l’imputato per il reato di cui all’art 73, comma uno e uno bis d.P.R.309 relazione alla detenzione a fine di spaccio di grammi 47,56 di cocaina e grammi 8 hashish, grammi 188,9 di cocaina base (crack).
Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge l’affermazione della responsabilità, posto che il furgone ove lo stupefacente era occul proprietà della ditta presso cui egli lavora; con il secondo motivo di ricorso lament concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus RAGIONE_SOCIALE censure deducibili di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insin cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a da dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e RAGIONE_SOCIALE ragioni del decisum. Nel cas dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, att disamina completa ed approfondita RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, in nessun modo censu sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qu termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in quest si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 3 della gravata, laddove ha affermato poco credibile la tesi difensiva dell’appartenenza a stupefacente rinvenuto all’interno del furgone, sia in relazione alla condo dall’imputato alla vista dei carabinieri sulla pubblica via e al momento del contr relazione al posizionamento della lanterna, all’interno della quale lo stupef occultato, collocata vicino al guidatore, sul tappetino lato passeggero, in un punto accessibile al conducente del furgone, sia in relazione ai precedenti specifici di c l’imputato. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al tra sanzioNOMErio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esent logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è sen ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all’assenza favorevoli al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche invocate.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituz rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammis
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. pr l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in f della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 spese
Il Presidente