Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6527 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6527 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a MONDOVI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MONDOVI’ il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MONDOVI’ il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CUNEO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che gli imputati COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME ricorro avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha parzialmente riformato la sentenz del Tribunale di Cuneo di condanna per i reati di cui ai capi a) (concorso pluriaggravat bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva aggravata), cl) ed e) (dichiarazi fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti); dichiarando di non doversi proced nei confronti di NOME per il reato di cui al capo i) in quanto estinto per inte prescrizione e riconoscendo a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche preva sulle contestate aggravanti, rideterminando la pena ed eliminando per tutti gli imputati la accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici;
letta la memoria tempestivamente depositata dall’AVV_NOTAIO, per i ricorrenti, che h sviluppato argomentazioni a sostegno dell’ammissibilità del ricorso che, tuttavia, non s idonee ad inficiare le considerazioni di seguito esposte;
Rilevato che il primo motivo dei ricorsi (con cui i ricorrenti lamentano violazione di l vizio di motivazione quanto all’erroneo riconoscimento del concorso nel reato di bancarot fraudolenta documentale e distrattiva da parte dei soci lavoratori di RAGIONE_SOCIALE ritenuti amministratori di fatto) e il secondo motivo (con cui i ricorrenti lamentano violaz legge quanto alla mancanza di elementi di prova che confermino l’attendibilità delle s dichiarazioni accusatorie rese da COGNOMECOGNOME coimputato del medesimo reato in procedimento connesso) sono aspecifici e versati in fatto in quanto i ricorrenti hanno adope considerazioni meramente teoriche e poi hanno fatto ricorso a considerazioni di fatt illustrando una propria, diversa opzione interpretativa e ricostruttiva delle fonti d rispetto a quella della Corte di appello, finendo, tuttavia, per non muovere la dovuta c ragionata al costrutto dei Giudici di seconde cure che, alle pagg. 18, 19 20, 21, 22, 23 e hanno vagliato e ricomposto gli elementi di prova che hanno confortato le dichiarazio eteroaccusatorie di COGNOME, offrendo un costrutto rispetto al quale i ricorrenti non evidenziato profili di manifesta illogicità.
Militano nel senso dell’inammissibilità dei ricorsi, dunque, due principi di diritto p affermati da questa Corte.
In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invo una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusi contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudi fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di c:assazione quello “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risul processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto
ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausib
‘n dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del meri 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissib motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indetermina ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017,
COGNOME, Rv. 268823).
Rilevato che il terzo motivo dei ricorsi – con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge quanto al mancato riconoscimento dell’intervenuta prescrizione in data 23.01.2023 con riferimento ai reati tributari – è manifestamente infondato in quanto il dies a quo della prescrizione è costituito dalla data di presentazione della dichiarazione fraudolenta (cf NUMERO_DOCUMENTO e rv. NUMERO_DOCUMENTO), donde tali reati si sono prescritti il 27.08.2023, successivamente sentenza di appello, tenuto conto del termine prescrizionale proprio dei reati tribut discorso e delle sospensioni della prescrizione per i rinvii del 14.6.17 e del 2.5.18, oltre la sospensione legata alla normativa emergenziale Covid-19;
Rilevato che il quarto motivo dei ricorsi – con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 114 cod.pen. per l’imputato NOME COGNOME – è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nel pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla cor merito(pag. 26 sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomenta avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 gennaio 2024.