Ricorso in Cassazione: Quando la Rivalutazione dei Fatti è Inammissibile
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue funzioni sono spesso fraintese. Non si tratta di un ‘terzo processo’ dove riesaminare le prove, ma di un controllo di legittimità sulle decisioni dei giudici precedenti. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ribadisce con chiarezza questi confini, dichiarando inammissibile l’appello di un imputato condannato per truffa che chiedeva, di fatto, una nuova valutazione del materiale probatorio. Analizziamo insieme la vicenda e le sue importanti implicazioni.
Il Caso in Esame: dalla Condanna per Truffa al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine con una condanna per il reato di truffa emessa dal Tribunale di primo grado. La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato, decideva di presentare un ricorso in Cassazione, contestando la sussistenza della prova della sua responsabilità penale. Secondo la difesa, i giudici di merito avevano interpretato erroneamente i dati processuali e valutato in modo non corretto l’attendibilità delle fonti di prova.
I Limiti del Giudizio di Legittimità nel Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha prontamente respinto le argomentazioni della difesa, qualificando il ricorso come inammissibile. I giudici supremi hanno sottolineato un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non ha il potere di sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella compiuta nei gradi precedenti. Il suo compito è circoscritto alla verifica di eventuali errori di diritto o di vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
In altre parole, non si può chiedere alla Cassazione di decidere se un testimone sia più o meno credibile o se una prova sia più o meno convincente. Queste valutazioni, che attengono al ‘merito’ della causa, sono di esclusiva competenza del Tribunale e della Corte d’Appello. Tentare di introdurre nel giudizio di legittimità argomenti che richiedono un nuovo esame delle prove è una strategia destinata al fallimento.
Le Motivazioni della Decisione
Nelle motivazioni dell’ordinanza, la Corte ha spiegato che i motivi del ricorso si limitavano a proporre una ‘diversa lettura’ dei dati processuali, senza individuare specifici vizi di legittimità. I giudici di merito, al contrario, avevano costruito un impianto argomentativo solido e privo di vizi logici per giustificare la condanna. Avevano esplicitato le ragioni del loro convincimento, applicando correttamente i principi giuridici alla fattispecie concreta. Pertanto, non sussisteva alcuno spazio per un intervento della Corte di Cassazione, il cui ruolo non è quello di confrontare la motivazione della sentenza con ‘modelli di ragionamento alternativi’ proposti dalla difesa, ma solo di controllarne la coerenza interna e la correttezza giuridica.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Tale decisione ha comportato per il ricorrente non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Cosa Insegna questa Ordinanza
Questa pronuncia è un monito fondamentale per chiunque intenda affrontare un ricorso in Cassazione. È essenziale comprendere che non si può sperare di ottenere un ‘terzo grado di giudizio sul fatto’. I motivi di ricorso devono essere rigorosamente tecnici e focalizzati su questioni di diritto o su palesi illogicità della motivazione, come richiesto dalla legge. Proporre argomenti che implicano una nuova valutazione delle prove raccolte è una strada non percorribile, che conduce inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità e a ulteriori conseguenze economiche. La sentenza riafferma la distinzione netta tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, un pilastro del nostro sistema processuale.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati contestavano la valutazione delle prove e dei fatti compiuta dai giudici di primo e secondo grado, chiedendo di fatto un nuovo esame del merito, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
Il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di riesaminare le prove o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma unicamente di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e l’assenza di vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma definitiva della sentenza di condanna per truffa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2841 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2841 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME impugna la sentenza in data 01/12/2022 della Corte di appello di L’aq che ha confermato la sentenza in data 17/06/2019 del Tribunale di Teramo, che lo a condannato per il reato di truffa;
Ritenuto che i motivi di ricorso -con cui si contesta la sussistenza della prova di responsabilità dell’imputato, sulla base di una diversa lettura dei dati processu diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di provaconsentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di so la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti g anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione medi raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri mo ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jak 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ra suo convincimento (si veda, in particolare, pagina 4) facendo applicazione di corretti a giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto quale autore d contestata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2023
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