Ricorso in Cassazione: Quando il Riesame dei Fatti è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 44169 del 2024, ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti o per contestare la misura della pena decisa dal giudice di merito. Questa pronuncia offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità e sulle conseguenze di un ricorso infondato.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’imputato basava il suo appello alla Suprema Corte su due motivi principali: in primo luogo, contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, sostenendo una violazione delle norme sulla valutazione della prova; in secondo luogo, lamentava l’eccessività della pena che gli era stata inflitta.
In sostanza, l’appellante chiedeva alla Corte di Cassazione di effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di prova e di riconsiderare la congruità della sanzione penale, compiti che, come vedremo, esulano dalle competenze della Suprema Corte.
I Limiti del Ricorso in Cassazione: L’Analisi della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una chiara spiegazione sui confini invalicabili del proprio giudizio.
La Valutazione dei Fatti: Competenza Esclusiva del Giudice di Merito
Il primo motivo di ricorso è stato respinto perché, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, la Corte di Cassazione opera in ‘sede di legittimità’. Ciò significa che il suo compito non è quello di riesaminare le prove e decidere se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro. Questa attività è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado (il ‘giudice di merito’). La Suprema Corte può solo verificare se la motivazione della sentenza impugnata sia esente da vizi logici o giuridici, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente. Tentare di ottenere una ‘inammissibile ricostruzione dei fatti’ è contrario alla natura stessa del ricorso in Cassazione.
La Discrezionalità nella Determinazione della Pena
Anche il secondo motivo, relativo all’eccessività della pena, è stato giudicato manifestamente infondato. I giudici hanno ricordato che la ‘graduazione della pena’ rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Quest’ultimo, nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, ha il compito di commisurare la sanzione alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del reo. La Corte di Cassazione può intervenire solo se tale potere discrezionale viene esercitato in modo palesemente illogico o arbitrario, cosa che nel caso di specie non è stata riscontrata.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione di inammissibilità si fonda sulla natura del ricorso, che cercava di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. I motivi proposti non denunciavano reali violazioni di legge o vizi logici nella sentenza, ma esprimevano un mero dissenso rispetto alla valutazione dei fatti e alla quantificazione della pena operate dalla Corte d’Appello. Di conseguenza, il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità previsto dalla legge.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale: chi intende presentare un ricorso in Cassazione deve concentrarsi esclusivamente sulla dimostrazione di specifici errori di diritto o di vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza, e non sulla speranza di ottenere un nuovo esame del caso. La declaratoria di inammissibilità comporta, come in questa vicenda, non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, rappresentando un ulteriore deterrente contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati.
Posso chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove del mio processo?
No. In base a questa ordinanza, la Corte di Cassazione non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o una ‘rilettura’ degli elementi di prova. Questo compito è di esclusiva competenza dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
È possibile contestare in Cassazione una pena ritenuta troppo alta?
Generalmente no. La determinazione dell’entità della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso in Cassazione su questo punto è consentito solo se la motivazione del giudice è manifestamente illogica, contraddittoria o inesistente, ma non per una semplice divergenza di valutazione.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito in questo caso, chi propone un ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44169 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44169 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CESANO MADERNO il 25/12/1968
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione dell’art. 192 cod. :Droc pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottat giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le r del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli ele di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservat giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agl aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare l pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai princ enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024
Il Consigliere COGNOME