Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3498 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3498 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RICCIA il 27/09/1982
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 14 dicembre 2023 la Corte di appello di Campobasso ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 2 maggio 2023 con cui NOME NOME era stato condannato alla pena di anni uno, mesi uno di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’erroneo riconoscimento della sua responsabilità penale in ordine al delitto contestato; violazione di legge con riguardo all’intervenuta causa estintiva della prescrizione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima doglianza, deve essere osservato come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207945-01).
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, rest immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, COGNOME, Rv. 234109-01).
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01).
Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come l’imputato in realtà invoc un’inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di mer punto di valutazione della prova e di qualificazione del fatto delittuoso,
confrontarsi, con la dovuta specificità, con l’iter logico-giuridico seguito d giudici di merito, mediante cui sono pervenuti ad affermare, in ragione del complessivo compendio probatorio in atti (cfr. pp. 2 e s. della sentenza impugnata), il pieno riconoscimento della responsabilità penale del prevenuto in ordine all’integrazione del delitto contestatogli.
2.2. Parimenti inammissibile è la seconda doglianza, in quanto proposta con motivo manifestamente infondato, osservato che nessuna violazione di legge è stata perpetrata da parte della Corte di appello in ordine alla omessa declaratoria della prescrizione del reato, non essendo decorso il relativo termine al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado, dovendo a tale fine essere calcolati, come compiutamente esplicato nella decisione impugnata (cfr. p. 2), anche 166 giorni di sospensione del corso della prescrizione.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024
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Il Consigliere estensore
Il residerite