Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44884 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44884 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 17/04/1987
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in relazione alla sussistenza degli elementi costituitivi del reato (con particolare riferimento al verbale di trascrizione di files audio consegnati in data 4 febbraio 2020 e di cui alla CNR del 16 febbraio 2020) e violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 393 cod. pen., oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede perché tendeno ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito, i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
che, invero, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
che, ancora, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio;
che, tuttavia, dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza e/o si censurano supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all’interpretazione dei dati processuali, non sindacabile in questa sede;
che le argomentazioni di inammissibilità sopra riportate valgono anche in relazione al motivo di ricorso nel quale parte ricorrente si duole della qualificazione giuridica della condotta dell’imputato come violazione degli artt. 56, 629 cod. pen. in luogo di quella di cui agli artt. 56, 393 cod. pen. in quanto al riguardo la Corte di
appello attraverso una valutazione dei fatti operata anche attraverso la coordinata lettura di tutti gli elementi acquisiti ha esposto con motivazione non manifestamente illogica e non concretizzante un travisamento delle risultanze processuali le ragioni per le quali la condotta dell’imputato può essere ricondotta nell’alveo di cui agli artt. 56, 629 cod. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.