Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46891 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46891 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a MILANO il 09/01/1989
NOME nato a MILANO il 28/05/1988
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato quella di primo grado con la quale NOME COGNOME classe 1989 e NOME COGNOME classe 1988 sono stati ritenuti, entrambi, responsabili del delitto di tentato omicidio e, il primo, anche di reati in materia di armi;
letti i motivi dei ricorsi con i quali sono stati contestati la qualificazione giuridica dei fatti e il trattamento sanzionatorio;
letta la memoria depositata dal difensore nell’interesse di NOME COGNOME classe 1989;
rilevato che:
deve essere ribadito quanto affermato da Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 con la quale è stato enunciato il principio per cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito»;
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento»;
ritenuto che:
il ricorso proposto da NOME COGNOME classe 1989, non si è attenuto a tali principi ,atteso che le censure sollevate con il primo motivo con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lesioni, piuttosto che di tentato omicidio (censura che contiene anche la deduzione del travisamento delle prove) sollecita una chiara rivalutazione di elementi fattuali;
i giudici di merito hanno concordemente ricostruito il fatto ,evidenziando come l’imputato, giunto ad una distanza di circa dieci metri dalla persona offesa, ha
puntato contro la stessa la pistola, ad altezza d’uomo, esplodendo due colpi di pistola;
a tal fine, sono state utilizzate le risultanze di telecamere di videosorveglianza e dichiarazioni testimoniali richiamando anche il numero dei colpi esplosi proprio a confermare la tesi della volontà omicidiaria, anche a voler concedere che l’intenzione dell’imputato fosse quella di colpire la vittima alla coscia ove si trovano, comunque, importanti vasi sanguigni;
a fronte di tale ricostruzione il primo motivo di ricorso di NOME COGNOME classe 1989, si sostanzia in una mera istanza di rilettura dei medesimi elementi indiziari già valorizzati dai giudici di merito senza l’indicazione, tra l’altro, del decisività dei dati asseritamente travisati;
il secondo motivo è, anch’esso, meramente confutativo di elementi insindacabilnnente valorizzati dal primo giudice che ha richiamato i parametri di cui all’art. 133 cod. pen. giudicando congruo e adeguato al fatto il trattamento sa nzionatorio;
il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME classe 1988, è affetto da analoghi vizi rispetto a quello, avente ad oggetto sempre la qualificazione giuridica del fatto, proposto dal coimputato;
anche il secondo e il terzo motivo riferiti, rispettivamente, alla ritenuta recidiva e alle circostanze attenuanti generiche, attengono ad aspetti della motivazione adeguatamente approfonditi mediante la valorizzazione dei precedenti penali dei quali è gravato l’imputato e la segnalazione della mancanza di elementi positivamente valutabili ai fini della mitigazione della pena (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986);
considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/11/2024