Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15311 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15311 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il 30/09/1981
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con sentenza emessa in data 28.03.2024, la Corte d’Appello di Bari ha cc nfermato la pronuncia resa in data 20.06.2023 dal Tribunale di Bari, con la quale COGNOME: COGNOME veniva riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 73, commi 1 e 4, D.P.R 309/90 condannato alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensoi e di fiducia, articolando un unico motivo di gravame con cui deduce violazione dell’art.606, coi nma 1, lett. e), cod. proc. penna. per difetto, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ir rifer al giudizio di colpevolezza.
Il ricorrente censura la sentenza gravata sotto il profilo della carenza nril Itivazion sostenendo che la ricostruzione fattuale descritta nell’impugnata sentenza risulterebbe manifestamente congetturale, in quanto fondata su valutazioni suggestive dei v ?sbalizzanti, prive di riscontri obiettivi. A suo avviso, le dichiarazioni del V. Brig. NOME COGNOME risulterebbero contraddittorie e smentite da circostanze fattuali oggettive, quali l’ nnpossibi dello stesso di osservare le azioni dell’imputato a distanza di 10 metri e con il pori one aper nonché il malfunzionamento del portone stesso che era sempre aperto.
In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello avrebbe trascurat ) i seguen elementi decisivi: il fatto che l’imputato non risiedeva presso l’edificio dove è stata -invenuta l sostanza stupefacente; l’assenza di sequenze registrate dell’azione di prelievo del a droga; la mancanza di elementi idonei a collegare il ricorrente alla detenzione dello stupefa( ente (come chiavi d’accesso o strumenti per il confezionamento); il fatto che durante la p arquisizion personale sia stata rinvenuta solo la somma di Euro 255,00; l’inattendibilità delle ( ichiarazio del V. Brig. COGNOME che avrebbe riferito circostanze tra loro inconciliabili.
2.1 II difensore dell’imputato ha depositato memoria, illustrando ampiamentc i motivi di ricorso.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi ci fatto a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi iarametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Nel caso di specie, è evidente come il ricorrente tenti di sollecitare questa C )rte ad un rilettura del compendio probatorio, travalicando i confini del sindacato di legitti nità, contesto in cui la Corte territoriale ha, invero, congruamente motivato il proprio coi ivincirne in ordine alla responsabilità dell’imputato.
Il fatto che COGNOME sia stato osservato “entrare ed uscire nervosamente” Jal portone dell’edificio dove è stata rinvenuta la sostanza stupefacente, dopo aver effettu3to divers telefonate, nonché aprire e chiudere le cassette ove veniva successivamente r nvenuta la
sostanza (circostanze riferite dai verbalizzanti), costituisce un complesso di elem nti indizi valutati dai giudici di merito come convergenti e univoci nel condurre ad un giudizio d
colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
L’argomento difensivo secondo cui il V. Brig. COGNOME posizionato a 10 metri di distanza, non avrebbe potuto osservare le azioni dell’imputato, è stato congruamente dis atteso dalla
Corte territoriale che ha valorizzato la testimonianza del militare, il quale ha specif cato di avuto piena visibilità delle operazioni compiute dal ricorrente.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.p: roc.pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandos assenza di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. D: 6/2000), a versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ielle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente