Ricorso in Cassazione: Quando Tentare di Riaprire i Fatti lo Rende Inammissibile
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo baluardo della giustizia, un giudizio di pura legittimità dove non si ridiscutono i fatti, ma si verifica la corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce con fermezza questo principio, dichiarando inammissibile l’appello di un imputato condannato per ricettazione. L’analisi del caso offre uno spaccato chiaro sui limiti invalicabili del giudizio di Cassazione e sulle conseguenze per chi tenta di superarli.
I Fatti del Caso: La Condanna per Ricettazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) emessa dalla Corte d’Appello. Al centro dell’accusa vi era il ritrovamento di un veicolo rubato all’interno di un’azienda riconducibile all’imputato. Secondo i giudici di merito, la presenza del mezzo e l’assenza di una valida giustificazione da parte dell’imputato costituivano prove sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza. La motivazione della sentenza d’appello è stata considerata logica, coerente e priva di vizi giuridici.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’imputato ha presentato un ricorso in Cassazione basato su due motivi principali, entrambi respinti dalla Suprema Corte.
La Contestazione sulla Responsabilità Penale
Il primo motivo di ricorso contestava la correttezza della motivazione con cui era stata affermata la sua responsabilità. L’imputato, di fatto, non ha evidenziato errori di diritto, ma ha tentato di proporre una ricostruzione dei fatti alternativa a quella del giudice di merito. Ha cercato, in sostanza, di ottenere una nuova valutazione delle prove, un’operazione che esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione. Quest’ultima, infatti, non è un “terzo grado” di giudizio dove si può rimettere in discussione l’accertamento fattuale.
La Critica al Trattamento Sanzionatorio
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava una motivazione insufficiente riguardo alla pena inflitta e all’applicazione della recidiva. Anche questa doglianza è stata giudicata infondata. La Corte ha definito il motivo “totalmente generico e reiterativo”, evidenziando come la sentenza d’appello avesse già fornito un percorso motivazionale logico e coerente sia per l’affermazione di responsabilità sia per la determinazione della sanzione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il giudizio di legittimità non consente una rilettura dei fatti. I giudici hanno specificato che la motivazione della Corte d’Appello era esente da vizi logici e giuridici e che il ricorrente non si era confrontato con essa, ma aveva semplicemente tentato di introdurre una “lettura alternativa del merito”.
Citando consolidata giurisprudenza, la Corte ha sottolineato che tali tentativi trasformano il ricorso in uno strumento inidoneo, destinato all’inammissibilità. La funzione della Cassazione è quella di garante della legge, non di giudice del fatto.
Le Conclusioni: I Limiti del Giudizio di Legittimità
La decisione in esame è un monito importante: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o su vizi di motivazione palesi e non su un disaccordo con la valutazione delle prove operata nei gradi di merito. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti è una strategia processualmente errata che porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Tale esito comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e un’ulteriore somma alla Cassa delle ammende, aggravando la sua posizione economica.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può effettuare una nuova ricostruzione dei fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, come stabilito nel caso di specie.
Cosa succede se i motivi di un ricorso in Cassazione sono generici o ripetitivi?
Se i motivi di un ricorso, come nel caso analizzato per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, sono considerati totalmente generici e ripetitivi di argomenti già esaminati e motivati, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva del ricorrente, l’obbligo di pagare le spese processuali e, come in questa ordinanza, il versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32096 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32096 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SCICLI il 13/07/1965
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento non ravvisando altresì alcun elemento probatorio idoneo a giustificare una pronuncia assolutoria (si vedano, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato che ha valorizzato la presenza del mezzo rubato all’interno di azienda riferibile al ricorrente, che non forniva alcuna giustificazione) e il ricorrente non si confronta con tale motivazione, tendendo invece ad introdurre una lettura alterativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con il quale si contesta la motivazione e la decisione per avere insufficientemente motivato su ogni motivo di appello anche quanto al trattamento sanzionatorio ed applicazione della recidiva è totalmente generico e reiterativo, ricorrendo un percorso motivazionale privo di illogicità ed aporie sia quanto alla affermazione di responsabilità, che quanto alla applicazione del trattamento sanzionatorio (pag. 3 e seg.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 luglio 2025.