Ricorso in Cassazione: Quando la Rivalutazione dei Fatti è Inammissibile
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti invalicabili del ricorso in cassazione nel sistema processuale penale italiano. La Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: il suo compito non è quello di agire come un ‘terzo giudice’ del fatto, ma di garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge. Analizziamo come questo principio è stato applicato a un caso di estorsione.
I Fatti del Caso e il Motivo del Ricorso
Il caso nasce da una condanna per il reato di estorsione, previsto dall’art. 629 del codice penale, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Il suo unico motivo di doglianza era centrato sulla presunta illogicità della motivazione della sentenza di condanna. In sostanza, l’imputato ha proposto una ricostruzione alternativa dei fatti e ha contestato il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenendole inaffidabili. Con il suo ricorso, mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio.
La Decisione della Corte: i Limiti del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza procedurale del ricorso stesso. La Suprema Corte ha sottolineato che la legge le preclude categoricamente di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella già compiuta dai giudici di merito nei primi due gradi di giudizio. Tentare di ottenere dalla Cassazione una diversa lettura dei fatti o una differente valutazione della credibilità dei testimoni è un’operazione non consentita.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nelle motivazioni, i giudici hanno spiegato in modo cristallino il loro ruolo. Il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Questo significa che la Corte verifica se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione della sentenza impugnata è esente da vizi logici evidenti o contraddizioni. Non può, tuttavia, verificare se il giudice di merito avrebbe potuto interpretare le prove in modo diverso. La Corte ha citato un importante precedente delle Sezioni Unite (sent. n. 12/2000), che stabilisce come sia vietato ‘saggiare la tenuta logica della pronuncia’ confrontandola con ‘altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno’. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano adeguatamente spiegato le ragioni del loro convincimento, in particolare riguardo all’attendibilità della persona offesa e alla presenza di elementi di riscontro, rendendo la loro motivazione immune da censure di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione riafferma un concetto cruciale per chiunque si appresti a presentare un ricorso in cassazione: l’appello alla Suprema Corte deve essere fondato su vizi di diritto specifici, come l’errata interpretazione di una norma o un vizio logico manifesto nella motivazione. Non può essere un tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti. Per gli avvocati e i loro assistiti, questo significa che le battaglie sull’accertamento dei fatti e sull’attendibilità delle prove si combattono e si concludono, di norma, nei primi due gradi di giudizio. Salvo vizi macroscopici, la ricostruzione fattuale operata dalla Corte d’Appello è destinata a diventare definitiva.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e la credibilità di un testimone?
No, l’ordinanza chiarisce che non è consentito alla Corte di Cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, né saggiare la tenuta logica della pronuncia attraverso un confronto con altri modelli di ragionamento.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo proposto contestava la motivazione della sentenza di condanna sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti e di un differente giudizio sull’attendibilità delle prove, attività che è preclusa alla Corte di Cassazione in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31374 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31374 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( CUI 03P09EL ) nato il 12/08/1989
avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 629 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa ricostruzione storica dei fatti e di un differente giudizio di rilevanza comunque di attendibilità delle fonti di prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 de 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 4-5 della sentenza impugnata circa l’attendibilità della persona offesa e la sussistenza di elementi di riscontro alle dichiarazioni di quest’ultima) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e del sussistenza del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.