Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31617 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31617 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a RIONERO IN VULTURE il 17/05/1963
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 13 febbraio 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 27 settembre 2023 con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi cinque, giorni dieci d reclusione ed euro L000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 99, commi 2 e 4, cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, mezzo del suo difensore, eccependo, con due distinti motivi: violazione dì leg e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurazione della responsabilità penale; violazione di legge con riguardo all’erronea applicazi della recidiva aggravata.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima doglianza, deve essere osserva come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» de elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzament riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vi legittimità la mera prospettazìone di una diversa, e per il ricorrent adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207945-01).
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell’art. 60 lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46 immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare s vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimi pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento de decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, COGNOME, Rv. 234109-01)
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostan esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01).
Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente scrutinio legittimità, deve essere osservato, allora, come l’imputato in realtà inv un’inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di meri punto di valutazione della prova e di qualificazione del fatto delittuoso, s
confrontarsi, con la dovuta specificità, con l’iter logico-giuridico seguito da giudici di merito, mediante cui sono pervenuti ad affermare, in ragione del complessivo compendio probatorio in atti (cfr. pp. 4 e s. della sentenza impugnata), il pieno riconoscimento della responsabilità penale del prevenuto in ordine all’integrazione del delitto contestatogli.
2.2. Parimenti inammissibile è la seconda doglianza eccepita da parte del ricorrente, essendo essa priva di adeguato confronto con le argomentazioni presenti nella decisione impugnata (cfr. pag. 5) in ordine alla ricorrenza della contestata recidiva. Quest’ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità.
Essa si conforma, in particolare, ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell’esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatt cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, COGNOME, Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., COGNOME, Rv. 247838-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 luglio 2025
Il Consigliere estensore idente