Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29076 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29076 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 07/09/1974
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli dell’Il luglio 2024 che lo ha condannato per il reato di cui all’ comma quinto D.P.R. 309/90.
Il ricorrente lamenta, in tre distinti motivi di ricorso: 1) vizio di motivazi inosservanza della legge penale per l’omessa valutazione di prove decisive a discarico, documentali e testimoniali, necessarie ai fini della decisione e per travisamento della prova; violazione di legge e difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sul riconoscimen dell’ipotesi autonoma di reato, sull’art. 62 bis, 9 e 133 c.p. per l’erronea applica dell’aggravante e la non concessione del minimo della pena edittale consentito; 3) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed esclusione della recidiva.
Il ricorso è inammissibile in quanto pur deducendo la mancanza di congrua risposta della Corte territoriale ai motivi di appello, si sostanzia in censure di merito, tendenti ad ott dalla Corte di cassazione una diversa ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che sif doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione d prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di meri le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette d motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito d giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Contrariamente a quanto rappresentato nel ricorso, la sentenza della Corte territoriale offre ampie argomentazioni pienamente aderenti alle risultanze del materiale istruttorio esaminato che, lungi da essere travisate, risultano congruament analizzate dai giudici di merito. Le circostanze in cui si sono svolti i fatti sono state puntual vagliate dalla Corte di Appello Napoli, che ha affermato la penale responsabilità del ricorren sulla base della diretta visione dei fatti da parte delle forze dell’ordine che avevano assistit scambio intervenuto tra il Reale e una acquirente che aveva consegnato una banconota all’imputato, ricevendo qualcosa in cambio; inoltre, i giudici richiamano il sequestro di fogli nomi e cifre, bilancino di precisione, nonché di 8 dosi termosaldate contenenti sostanza tipo crack”.
Quanto al terzo motivo di ricorso, la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi di illogicità, ha confermato la pena irrogata sulla base del grado di intensità dolo ( apposizione di un cancello di ferro per proteggere l’attività di spaccio) e della nega personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti, anche specifici, e di un precedente
per 416 bis. È utile allora ribadire che il giudice del merito esercita la discrezionalit
gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazio
più) criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, NOME
239754). È dunque consentito il sindacato di legittimità solo quando la quantificazione c
il frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico. I motivi relativi alla esc
recidiva e alla concessione delle attenuanti generiche non risultano proposti in appel
pertanto, inammissibili.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc.
ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Cor
sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle
procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indic
dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così, deciso in Roma, l’ 8 luglio 2025