Ricorso in Cassazione: i limiti del riesame dei fatti
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue funzioni sono spesso fraintese. Non è un ‘terzo processo’ dove riesaminare le prove, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte lo ribadisce con forza, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato che chiedeva proprio una rivalutazione dei fatti che avevano portato alla sua condanna.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Truffa al Ricorso
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino. Un imprenditore era stato ritenuto responsabile dei reati di truffa aggravata e di induzione del pubblico ufficiale a commettere falsità ideologica. Secondo l’accusa, l’attività di rivendita di auto usate gestita dall’imputato era fittizia, e tale finzione era servita a commettere i reati contestati. Dopo la conferma della condanna in appello, seppur con una rideterminazione della pena, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione.
I Motivi del Ricorso e i limiti del giudizio di legittimità
La difesa ha basato il suo unico motivo di ricorso sulla presunta erronea applicazione della legge penale e su vizi di motivazione. In sostanza, si lamentava l’assenza di prove certe che dimostrassero la natura fittizia dell’attività commerciale. L’imputato, di fatto, stava chiedendo alla Suprema Corte di effettuare una nuova valutazione del materiale probatorio, proponendo una lettura alternativa dei fatti rispetto a quella dei giudici di merito.
Inoltre, la difesa ha introdotto per la prima volta in Cassazione delle censure relative all’assenza dell’elemento soggettivo del reato, un tema mai sollevato nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Suprema Corte: Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo su tutta la linea le argomentazioni difensive. La decisione si fonda su due principi cardine del giudizio di legittimità.
Il Divieto di Riesame del Merito
In primo luogo, i giudici hanno sottolineato che le lamentele dell’imputato erano ‘mere doglianze in punto di fatto’. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di primo e secondo grado. Il suo compito, definito ‘sindacato di legittimità’, è limitato a verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Chiedere una ‘rilettura alternativa del materiale istruttorio’ esula completamente dalle competenze della Corte.
L’Inammissibilità di Motivi Nuovi
In secondo luogo, la Corte ha rilevato che le questioni relative all’elemento soggettivo erano ‘inedite’. Nel giudizio di Cassazione non è possibile introdurre nuovi temi o nuove eccezioni che non siano stati precedentemente sottoposti all’esame dei giudici di merito. Questo principio serve a garantire la gradualità del processo e a evitare che la Cassazione si trasformi in una sede per strategie difensive dell’ultimo minuto.
Le Motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza sono chiare e didattiche. La Corte ribadisce che il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore opportunità per discutere su come sono andati i fatti. Il ricorrente non può limitarsi a contestare la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, ma deve individuare specifici ‘travisamenti delle emergenze processuali’, ovvero dimostrare che il giudice ha basato la sua decisione su una prova inesistente o ne ha ignorata una decisiva. Nel caso di specie, il ricorso era generico e si limitava a criticare il risultato della valutazione probatoria, senza individuare vizi procedurali o logici specifici. Inoltre, la Corte ha evidenziato come l’imputato non si fosse nemmeno confrontato adeguatamente con le argomentazioni della Corte d’Appello relative alla discontinuità delle sue condotte, un punto chiave della decisione impugnata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sull’approccio corretto al ricorso in Cassazione. Per avere una speranza di successo, è fondamentale concentrarsi esclusivamente su questioni di diritto o su vizi di motivazione palesi e specifici, evitando di trasformare il ricorso in un appello mascherato. Proporre una semplice rilettura delle prove o introdurre argomenti nuovi è una strategia destinata al fallimento, che conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione svolge un sindacato di legittimità, controllando la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, ma non può effettuare una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti.
Cosa succede se si presentano argomenti difensivi per la prima volta nel ricorso in Cassazione?
Gli argomenti o motivi di ricorso ‘inediti’, cioè non presentati nei precedenti gradi di giudizio, vengono considerati inammissibili. Il processo si basa su una gradualità che impedisce di sollevare nuove questioni direttamente davanti alla Suprema Corte.
Quali sono i reati per cui l’imputato era stato condannato nei gradi di merito?
L’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di induzione del pubblico ufficiale a commettere falsità ideologica e di truffa aggravata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29017 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29017 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SCHOPFHEIM (GERMANIA) il 27/01/1971
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE D’APPELLO DI TORINO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di induzione del pubblico ufficiale a commettere falsità ideologica e di truffa aggravata;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità, lamentando l’assenza di elementi probatori certi che dimostrassero la fittizietà dell’attività di rivendita di auto usa non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura de materiale istruttorio, estraneo al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 8 del provvedimento impugnato). D’altro canto, la Corte territoriale evidenzia le ragioni di discontinuità fra le condott antecedenti al 2020 e quelle successive, tema con il quale non si confronta adeguatamente il ricorrente. Inoltre quest’ultimo introduce doglianze attinenti all’assenza dell’elemento soggettivo, che sono inedite, posto che non risulta,
dall’incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse lamentato il tema dedotto, di modo che,
trattandosi di questione che involge profili di merito (ossia, attinenti all’uso dell discrezionalità del giudice) non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di
legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; considerato comunque che la motivazione della Corte di appello è
priva di aporie logiche quanto al coefficiente soggettivo;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025
Il consig iere estensore
Il Presidente