Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29017 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29017 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SCHOPFHEIM (GERMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE D’APPELLO DI TORINO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di induzione del pubblico ufficiale a commettere falsità ideologica e di truffa aggravata;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità, lamentando l’assenza di elementi probatori certi che dimostrassero la fittizietà dell’attività di rivendita di auto usa non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura de materiale istruttorio, estraneo al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 8 del provvedimento impugnato). D’altro canto, la Corte territoriale evidenzia le ragioni di discontinuità fra le condott antecedenti al 2020 e quelle successive, tema con il quale non si confronta adeguatamente il ricorrente. Inoltre quest’ultimo introduce doglianze attinenti all’assenza dell’elemento soggettivo, che sono inedite, posto che non risulta,
dall’incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse lamentato il tema dedotto, di modo che,
trattandosi di questione che involge profili di merito (ossia, attinenti all’uso dell discrezionalità del giudice) non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di
legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; considerato comunque che la motivazione della Corte di appello è
priva di aporie logiche quanto al coefficiente soggettivo;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025
Il consig iere estensore
Il Presidente