Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28949 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28949 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME COGNOME nato a PALERMO il 04/04/1975
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di furto in abitazione aggravato ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose;
Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso – che denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell’imputato – non sono consentiti nel giudizio di legittimità, perché, oltre a essere costituiti da mere doglianze punto di fatto, invocano una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarn proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Cort cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, l cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare i vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguat valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elemen di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso – che contesta la correttezza della motivazione posta alla base dell’affermazione di responsabilità per il reato di esercizio arbitrario delle prop ragioni – è aspecifico, in quanto carente della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823).
Preso atto della memoria nell’interesse dell’imputato, che presenta osservazioni non decisive rispetto a quanto già esposto in ricorso, nonché della memoria nell’interesse di parte civile e dell’allegata nota spese;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1800,00, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna altresì l’imputato
alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, che liquida i complessivi euro 1800,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 25 giugno 2025
Il consigliere estensore
Il Pre ente