Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4217 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4217 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SAN MARZANO SUL SARNO il 12/12/1962
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME
Letto il ricorso presentato dall’avvocato NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di legittimità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 6) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta aggravante di cui all’art 416 bis.1 cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, invero, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto in forza del quale-ea circostanza aggravante prevista dall’art. 7 del dl. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) è legittimamente desumibile laddove la richiesta economica di natura estorsiva, seppure formulata in maniera implicita, provenga da un soggetto ben noto alla vittima quale associato alla locale malavita organizzata e dedito all’attività estorsiva, salvo che non ricorrano elementi indicativi della riconducibilità della
indebita richiesta economica ad altri contesti (Sez. 2, n.36115 del 27/06/2017 Ud., COGNOME Rv. 271004 – 01);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 7 della sentenza impugnata, ove i giudici del merito hanno escluso la concessione delle attenuanti generiche sulla base della gravità delle condotte, dall’entità complessiva delle somme estorte e dalle modalità delle minacce poste in essere), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficien che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269);
Letto il ricorso presentato dall’avv. NOME COGNOME nell’interesse di COGNOME, ritenuto che il motivo di ricorso è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024
Il Consigliere COGNOME
Il Presid nte