Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27762 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27762 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 14/07/1975
avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letto il ricorso;
rilevato che:
il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione all’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 per avere contravvenuto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con la prescrizione, tra le altre, di non esercitare, senza autorizzazione, l’attività di parcheggiatore e guardiamacchine in aree pubbliche o aperte al pubblico;
con i motivi di ricorso, COGNOME lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, sull’assunto che difetti la prova dell’elemento oggettivo del reato, con particolare riferimento alla onerosità della condotta;
ritenuto che:
trattasi di censure inammissibili, tenuto conto dei costanti orientamenti di questa Corte in punto di limiti del sindacato di legittimità;
rileva, in particolare, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 con la quale è stato enunciato il principio per cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito».
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, dell credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento»;
in particolare, è inammissibile la deduzione difensiva, atteso che la condotta dell’imputato è stata ritenuta, in ossequioso rispetto dei principi di questa Corte,
integrante la fattispecie di reato contestata, poiché chiaramente riconducibile all’attività di parcheggiatore, essendo irrilevante l’assenza di prova di una
contro
prestazione monetaria (Sez. 1, n. 122 del 13/02/2025, Geraci, n.m.);
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di
tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 10/07/2025