Ricorso in Cassazione: quando la valutazione dei fatti non può essere ridiscussa
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso in cassazione, delineando con precisione il ruolo della Suprema Corte nel sistema giudiziario italiano. La decisione ribadisce un principio cardine: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti o le prove, ma di assicurare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e coerente.
I Fatti del Caso: un Appello per Truffa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un uomo condannato per il reato di truffa dalla Corte d’Appello. L’imputato ha basato il suo ricorso in cassazione su due motivi principali:
1. Errata valutazione delle prove: Sosteneva che la sua condanna si fondasse su una motivazione illogica, proponendo una lettura alternativa delle prove raccolte, in particolare del riconoscimento effettuato dalla persona offesa.
2. Pena eccessiva: Contestava l’entità della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendole ingiustificate.
La Posizione della Difesa
La difesa ha tentato di scardinare la sentenza di condanna cercando di indurre la Corte di Cassazione a una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali. L’obiettivo era dimostrare che il convincimento dei giudici di merito si basava su una ricostruzione dei fatti non corretta e che, di conseguenza, la dichiarazione di colpevolezza fosse ingiusta. Allo stesso modo, si è lamentata un’eccessiva severità nella commisurazione della pena.
I limiti del ricorso in cassazione: tra legittimità e merito
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambi i motivi. La decisione si fonda sulla netta distinzione tra il giudizio di merito, di competenza dei tribunali di primo e secondo grado, e il giudizio di legittimità, riservato alla Cassazione.
Il Divieto di Rivalutazione delle Prove
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha sottolineato che non le è consentito sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito. Il suo sindacato si limita a verificare la tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata, senza poter entrare nel merito della scelta o dell’attendibilità delle fonti di prova. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la condanna, basandola sulla piena attendibilità del riconoscimento effettuato dalla vittima, corroborato da altri elementi come l’identificazione dell’auto usata per commettere il reato. Pertanto, la motivazione è stata ritenuta esente da vizi logici.
La Discrezionalità del Giudice nella Determinazione della Pena
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Suprema Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui la determinazione della pena e la concessione delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Tale discrezionalità deve essere esercitata nel rispetto dei criteri fissati dagli artt. 132 e 133 del codice penale. Nel caso in esame, il giudice d’appello aveva correttamente motivato la sua decisione, facendo riferimento a elementi specifici come l’assenza di pentimento (resipiscenza) e il curriculum criminale del ricorrente, ritenuti ostativi a un trattamento sanzionatorio più mite.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione sono cristalline. Il primo motivo di ricorso viene rigettato perché mira a una rilettura dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte non può sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito, ma solo verificare che quest’ultimo abbia ragionato in modo logico e non contraddittorio. La sentenza impugnata aveva fornito una spiegazione coerente del perché il riconoscimento fosse attendibile, e questo basta a superare il vaglio di legittimità. Per quanto riguarda il secondo motivo, la decisione sulla pena è stata considerata adeguatamente giustificata. Il riferimento all’assenza di resipiscenza e ai precedenti penali dell’imputato costituisce una motivazione congrua e sufficiente a supportare sia l’entità della pena inflitta sia la negazione delle attenuanti generiche, rendendo la doglianza manifestamente infondata.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma con forza il perimetro del ricorso in cassazione. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere consapevoli che non è possibile utilizzare questo strumento per ottenere un ‘terzo grado di giudizio’ sui fatti. L’appello alla Suprema Corte deve concentrarsi esclusivamente sulla violazione di legge o su vizi logici manifesti della motivazione, senza tentare di proporre una diversa ricostruzione della vicenda. La decisione consolida inoltre l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della sanzione, purché la sua scelta sia supportata da una motivazione adeguata e non arbitraria.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove, come ad esempio l’attendibilità di un testimone?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il suo compito è solo verificare che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Su quali basi la Corte di Cassazione valuta la correttezza della pena decisa dal giudice di merito?
La Corte non valuta la ‘correttezza’ o l’equità della pena nel merito, ma si limita a controllare che il giudice abbia esercitato la sua discrezionalità in modo motivato, facendo riferimento ai criteri stabiliti dalla legge (artt. 132 e 133 c.p.) e senza cadere in illogicità.
Quali elementi possono giustificare la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Come emerge dalla sentenza, elementi come l’assenza di pentimento (resipiscenza) e il curriculum criminale dell’imputato sono considerati fattori rilevanti che possono legittimamente portare il giudice a negare la concessione delle attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27116 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27116 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RIVA DEL GARDA il 22/04/1980
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa, denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, con particolare riferimento al riconosciment dell’imputato effettuato dalla persona offesa, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 de 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento a pag. 6 della sentenza impugnata ove correttamente ha affermato la piena attendibilità del riconoscimento effettuato sia durante le indagini che in fase dibattimentale dalla persona offesa la quale, inoltre, aveva indicato l’auto utilizzata dal Fulle; trattasi, pertanto, di elem che consentono di confermare il giudizio di responsabilità adeguatamente motivato dai giudici di merito;
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ( veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata nella parte in cui si fa riferimento all’assenza di resipiscenza ed al curriculum criminale dell’odierno ricorrente);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Considerato che la parte civile non ha apportato alcun contributo utile alla decisione pertanto nulla è dovuto sulle spese (Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020,
Rv. 279551)-
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende. Nulla sulle spese di parte civile.
Così deciso, il 17 giugno 2025.