Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22392 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22392 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 23/06/2001
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
i
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per i delitti di cui agli artt. 628, 582 cod. pen., lamentando, in particolare, l’assenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo sulla base di una diversa ricostruzione storica dei fatti e di un differente giudizio di attendibilità delle fonti di prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 7-9 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta, tra l’altro genericamente, l’eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione della diminuente di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione che correttamente afferma, da un lato, la non applicabilità della suddetta circostanza attenuante (cfr. pagg. 9-10 della sentenza impugnata ove si sottolinea la non tenuità del danno) e, dall’altro, l’impossibilità di ridurre ulteriormente la pena essendo già stata irrogata nei termini del minimo edittale;
osservato che la doglianza avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen è manifestamente infondata dovendosi rilevare come dette circostanze siano già state concesse dal giudice di primo grado con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti;
ritenuto, inoltre, che la doglianza relativa all’entità dell’aumento per continuazione è parimenti manifestamente infondata in presenza di una motivazione che, con corretti argomenti logici e giuridici, dà conto della congruità dell’aumento per il reato di cui al capo b) alla luce della gravità del reato, delle modalità della condotta e delle conseguenze subite dalla persona offesa (si veda pag. 10 della sentenza impugnata);
… .9 …/.. ,
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 18 marzo 2025.