Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16561 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16561 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 20/06/1984 NOME COGNOME nato a MESSINA il 02/06/1990 COGNOME NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 08/02/1988
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina – per quanto qui di interesse – ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale COGNOME NOME Enrico, NOME NOME e NOME erano stati condannati per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva;
– che, avverso detta sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, mezzo dei loro difensori;
– che NOME COGNOME con i primi due motivi di ricorso, ha articolato alcune censur che sono all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazi effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 21626 n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 2 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile da tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che i due motivi di ricorso (i tutte le censure nelle quali si articolano, compresa quella relativa alla riqualificazione g del fatto), oltre a essere completamente versati in fatto, sono privi di specificità est perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disatte nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), con le qual ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, quanto alla regola «dell’oltre ragionevole dubbio», invocata dal ricorrente, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all’art. 606, co lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un’autonoma valutazione fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, COGNOME Rv. 264 che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il parametro di valutazione di cui 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può esse proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rilev allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2 28957 del 03/04/2017, COGNOME e altri, Rv. 270108);
– che il terzo motivo del ricorso di COGNOME NOME è privo di specificità estrin perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattes nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata), con le qual ricorrente non si è effettivamente confrontato;
– che anche il quarto motivo del ricorso di NOME è privo di specific estrinseca; che, inoltre, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 239 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferime da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti av nel caso in esame (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata);
– che l’unico motivo dei ricorsi di COGNOME NOME Enrico e COGNOME NOME (redat con un unico atto) è intrinsecamente generico e completamente versato in fatto; che «non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motiva valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità del prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362); che, in senso contrario, non vale la qualificazione operata dal ricorrente presunti vizi come inosservanza di norme processuali o erronea applicazione della legge penale, poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia
stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (come espressame disposto dall’art. 606, comma primo, lett. c cod. proc. pen.); che non è ammissibile il motiv
ricorso con cui si deduca, con riferimento all’attendibilità dei testimoni dell’accusa, la viol dell’art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata, atteso che il
di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione o errore che concerna l’analisi di determinati e specifici elementi probatori (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/20
F., Rv. 253567); che il motivo rimane inammissibile anche qualificando i presunti vizi com erronea applicazione della legge penale, ai sensi della lett. b) dell’art. 606 c.p.p., posto ch
disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l’errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l’aggiramento del limite (posto dalla successiva l
dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel cas cui ciò determini una invalidità (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, COGNOME, Rv. 268404; Sez. 3,
8962 del 3 luglio 1997, COGNOME, Rv. 208446); che la censura relativa alla presunta inutilizzab di alcuni atti si presenta del tutto generica e priva del requisito dell’autosufficienza;
– che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrent pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2025
GLYPH