Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29919 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29919 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
omettere ie generalità e gli altri ciati identificativi, a norma deil’art. 52 d.lgs. 196103 in quanto:
o disposto d’ufficio
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LECCO il 21/07/1975
CI a richiesta di Parte
imposto dalla legge
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo, con cui è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 582, 585 e 612, cod. pen., e condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta l’inosservanza delle norme processuali e la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità, denunciandone l’illogicità sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Considerato, inoltre, che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
-Ritenuto che nulla muta la memoria di replica del difensore, reiterativa del motivo di ricorso;
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Considerato che a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, in quant
imposto dalla legge.
Così deciso il 02/07/2025.