Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6610 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6610 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata NAPOLI il 25/02/1979
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 56, 640 cod. pen. (capo a), 81, 482, 61, comma 1, n. 2, cod. pen. (capo b), 648 cod. pen. (capo c);
considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui si assumono la violazione della le penale e il vizio della motivazione posta alla base dell’affermazione di responsabilità dell’imp per il reato di cui al capo 2. – lungi dal muovere compiute censure di legittimità, finisce col un’alternativa ricostruzione del fatto e del compendio probatorio, non consentita in questa sed legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), reiterando le allegazioni disa dalla Corte che, con un’argomentazione logica ed esente da vizi, ha dato conto degli elementi sul base dei quali ha ritenuto integrato il reato contestato, in modo conforme alla giurispruden legittimità, sottolineando in particolare la credibilità e l’attendibilità del teste COGNOME 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente ai pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/11/2024.