Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2345 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2345 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMANO DI LOMBARDIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i primi tre motivi di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il concorso nel reato di rapina aggravata (i primi due) e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di omissione di soccorso (il terzo), non sono formulati in termini consenti dalla legge in questa sede per un duplice ordine di ragioni: riproducendo profili di censura già svolti in appello e motivatamente disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare privi di specific e soltanto apparenti, il ricorrente ha contestato la decisione dei giudici di merito perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata delle risultanze processuali, finendo così per prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza e/o attendibilità delle stesse, e, dunque, doglianze che esorbitano dal perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte;
che, infatti, deve ribadirsi come sia preclusa a questa Corte la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle emergenze probatorie a quella compiuta nei precedenti gradi (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, COGNOME, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623 – 01), avendo l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione un orizzonte limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
che, nel caso di specie, i giudici di appello, chiarendo l’irrilevanza e la superabilità degli assunti difensivi, con lineare e non illogica motivazione, hanno sottolineato la presenza di un quadro probatorio completo e sufficiente a definire il contributo concorsuale dato dall’odierna ricorrente alla realizzazione dei reati le ascritti e la sua piena consapevolezza in ordine all’esigenza di soccorso da parte della persona offesa (si vedano le pagg. 9 – 10 della impugnata sentenza);
ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione posta a base della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità e conforme ai principi consolidati nella giurisprudenza d legittimità (cfr. Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282693 – 01), secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione
delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 11 della sentenza impugnata, ove si è sottolineata la gravità della condotta criminosa posta in essere in danno di un soggetto posto in condizioni di minorata difesa);
osservato che anche il quinto motivo di ricorso, con cui si deduce vizio della motivazione posta a base del diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello congruamente assolto all’onere argomentativo sul punto (si veda pag. 11 della impugnata sentenza)
che, infatti, premesso che il riconoscimento di tale diminuente implica una valutazione rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità qualora (come nel caso di specie) sia adeguatamente e logicamente motivato (cfr. Sez. 1, n. 923 del 22/06/1982, COGNOME, Rv. 15722901; da ultimo Sez. 2, n. 32347 del 18/06/2019, Ghouati, non massimata), deve ribadirsi che, nel caso di un reato pluri-offensivo, come quello di rapina per cui si procede, «ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62 comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, ed effettivo» (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015 dep. 2016, COGNOME, Rv. 265831 – 01; Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, COGNOME, Rv. 254880 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.