Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3881 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3881 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d’appello di Milano
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.
L’unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente censura la mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla sua ritenuta responsabilità penale – non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento ed ha escluso l’ipotesi di un errore percettivo da parte degli operanti (si vedano, in particolare, pag. 3 della sentenza).
Come noto, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in
via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessinnone, Rv. 207944).
Il motivo di ricorso è altresì manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento.
L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha infatti un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/12/2025