Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39092 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39092 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SPOLETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, conferm LW condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili dei reati di bancarotta da operazioni dolose (così riqualificato, grado, l’originaria contestazione in termini di causazione dolosa del fallim bancarotta documentale;
che avverso detta sentenza propongono ricorso gli imputati articolando q motivi d’impugnazione a mezzo dei quali si deduce vizio di motivazione in or ritenuto svolgimento in fatto delle funzioni gestorie, violazione di legge con alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze at generiche e vizio di motivazione, sempre con riferimento alla concreta determi del trattamento sanzionatorio, quanto all’equiparazione tra gli imputati (n l’oggettiva diversità del ruolo svolto) e alla concreta determinazione d accessorie;
che il 20 ottobre, la difesa ha depositato una memoria con l ulteriormente argomentando, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
che il primo motivo è indeducibile in quanto si risolve nella ped reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi da merito (cfr. pagg. 6 – 11) e, senza prospettare alcun decisivo travisamento, p differente lettura dei dati processuali e in una conseguente diversa ricostruzi dei fatti, alla luce di un rinnovato giudizio di rilevanza e di attendibilit prova, laddove a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria val delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raf l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragi mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv.
che il secondo motivo è ugualmente indeducibile poiché postula un rinn apprezzamento di congruità della pena, laddove la graduazione della san presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discreziona è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimit frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142) e la Corte territ ampiamente motivato (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata) in ordine alle della ritenuta congruità della pena irrogata (peraltro quantificata in term superiori al minimo edittale) e del mancato riconoscimento delle circostanze at generiche (anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo c
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necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concess attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o s dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia rifer ritenuti decisi);
che il terzo e il quarto sono indeducibili in quanto proposti per la pri questa sede, cosicché, alla luce del principio devolutivo, alcun difetto di può rilevarsi in ordine a profili non devoluti alla Corte territoriale;
che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara ínammissíbilì i ricorsi e condanna í ricorrenti al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente