Ricorso in Cassazione: Quando l’Appello Supera i Limiti del Giudizio di Legittimità
Il Ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo baluardo della giustizia, un giudizio finalizzato a garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Non è una terza istanza di merito dove si possono ridiscutere i fatti. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta questi confini, dichiarando inammissibile un ricorso che tentava proprio di ottenere una nuova valutazione delle prove.
Il Caso: Un Tentativo di Riesame nel Merito
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato ha basato il suo Ricorso in Cassazione su due motivi principali.
Con il primo, pur evocando formalmente un vizio di motivazione, ha di fatto contestato la valutazione del materiale probatorio operata dai giudici di merito. In sostanza, ha proposto una propria lettura delle prove e una ricostruzione dei fatti diversa, sostenendo che la decisione fosse erronea perché basata su una valutazione sbagliata.
Con il secondo motivo, ha lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo ingiusto il diniego da parte della Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su principi consolidati che definiscono i limiti invalicabili del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni: I Confini del Ricorso in Cassazione
L’ordinanza offre una spiegazione chiara e didattica dei motivi che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità, ribadendo due principi fondamentali della procedura penale.
Primo Motivo: La Rilettura dei Fatti è Preclusa
La Corte ha smontato il primo motivo di ricorso, evidenziando come l’appellante non stesse denunciando un reale vizio logico (motivazione assente, contraddittoria o manifestamente illogica), bensì stesse tentando di ottenere dalla Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove. Questo, ricordano i giudici, è un compito che spetta esclusivamente ai tribunali di primo e secondo grado.
Alla Corte di Cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma anche di confrontare la motivazione della sentenza impugnata con altri possibili modelli di ragionamento. Il suo ruolo è unicamente quello di verificare la coerenza e la logicità dell’argomentazione contenuta nel provvedimento, non di sostituirla. Poiché la motivazione della Corte d’Appello era stata ritenuta esente da vizi logici, la censura è stata giudicata inammissibile.
Secondo Motivo: La Discrezionalità sul Diniego delle Attenuanti
Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato respinto. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la valutazione per la concessione o il diniego delle attenuanti è un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice di merito.
Questo giudizio è insindacabile in sede di legittimità, a condizione che sia sorretto da una motivazione non manifestamente illogica. Non è necessario, specifica la Corte, che il giudice analizzi e confuti ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che indichi gli elementi ritenuti decisivi per la sua scelta, implicitamente disattendendo tutti gli altri. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello era stata ritenuta adeguata e priva di illogicità evidenti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un importante monito per chiunque intenda presentare un Ricorso in Cassazione. Sottolinea che l’atto di impugnazione deve concentrarsi su specifiche violazioni di legge o su vizi logici palesi e dimostrabili nel ragionamento del giudice, senza mai sconfinare in una richiesta di nuova valutazione dei fatti. Tentare di trasformare la Cassazione in un terzo grado di giudizio sul merito è una strategia destinata al fallimento, con il conseguente aggravio di spese per l’imputato. La difesa deve quindi calibrare attentamente i motivi di ricorso, focalizzandosi esclusivamente sui profili di legittimità, unico terreno su cui la Suprema Corte può e deve intervenire.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non può effettuare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella stabilita nei gradi di merito.
Cosa significa che un motivo di ricorso si risolve in una ‘diversa lettura dei dati processuali’?
Significa che il ricorrente, invece di denunciare un errore di diritto o un vizio logico della sentenza, sta semplicemente proponendo una propria interpretazione delle prove e dei fatti, diversa da quella adottata dal giudice. Questo tentativo è inammissibile in sede di Cassazione.
In che modo la Corte di Cassazione valuta il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
La Corte di Cassazione non entra nel merito della decisione, ma si limita a verificare che la motivazione del giudice che ha negato le attenuanti sia logica e non palesemente contraddittoria. Non è necessario che il giudice di merito analizzi tutti gli elementi a favore o sfavore, ma è sufficiente che motivi la sua scelta sulla base degli elementi ritenuti più importanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36255 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36255 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, considerato che con il primo motivo di ricorso, il ricorrente, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, in realtà non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; ha invece dedotto che è stata assunta una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, prospettando una diversa lettura dei dati processuali ed un diversa ricostruzione dei fatti non consentita dalla legge, stante la preclusione la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffront tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli d ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/200 Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato ragioni del suo convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si ved in particolare, pagg. 3 e 4);
rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede d legittimità in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di un motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermat da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagl ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunqu rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 2 Luglio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente