Ricorso in Cassazione: Quando la Critica ai Fatti Porta all’Inammissibilità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità. Spesso si crede, erroneamente, che ogni grado di giudizio permetta di ridiscutere l’intera vicenda. La Suprema Corte, con questa decisione, ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo come una contestazione basata esclusivamente sulla ricostruzione dei fatti abbia portato a una declaratoria di inammissibilità.
Il Caso in Analisi
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per il reato di evasione. Non accettando la decisione, l’imputato ha presentato un ricorso in Cassazione, lamentando sia una presunta violazione di legge sia un vizio nella motivazione della sentenza impugnata. L’obiettivo del ricorrente era quello di offrire una propria versione dei fatti, diversa da quella accertata dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, sperando così di ottenere un annullamento della condanna.
I Limiti del Ricorso in Cassazione
Il fulcro della decisione della Suprema Corte risiede nella natura stessa del suo giudizio. Il giudizio di Cassazione è una “sede di legittimità”, il che significa che il suo compito non è rivalutare le prove o decidere chi ha ragione sui fatti (giudizio di merito), ma verificare che i giudici di primo e secondo grado abbiano applicato correttamente le norme di diritto e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Proporre una “ricostruzione alternativa dei fatti” è un’attività tipica dei primi due gradi di giudizio, ma è preclusa davanti alla Cassazione.
Le motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ritenuto che i motivi presentati dal ricorrente non fossero altro che “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, l’imputato non ha evidenziato un errore giuridico commesso dalla Corte d’Appello, ma si è limitato a contestare la valutazione dei fatti che aveva portato alla sua condanna. Tale approccio è considerato inammissibile perché tenta di trasformare la Cassazione in un terzo giudice del fatto, snaturando la sua funzione istituzionale. La Corte ha quindi osservato che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile senza neppure entrare nel merito delle argomentazioni difensive.
Le conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze significative per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere tecnicamente ben impostato, concentrandosi su vizi di legittimità (errori di diritto o gravi difetti di motivazione) e non su un tentativo di ridiscutere i fatti. In caso contrario, il rischio non è solo il rigetto, ma una condanna a ulteriori spese.
Posso contestare la ricostruzione dei fatti fatta da un giudice di merito con un ricorso in Cassazione?
No. La Corte di Cassazione, in base a questa ordinanza, ha ribadito che il suo ruolo è di “giudice di legittimità” e non “di merito”. Non può quindi esaminare ricorsi che propongono una ricostruzione alternativa dei fatti, ma solo quelli che denunciano violazioni di legge o vizi di motivazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso specifico è stata fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Quali erano i motivi del ricorso in questo caso specifico?
Il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo al reato di evasione, ma secondo la Corte le sue argomentazioni si limitavano a “mere doglianze in punto di fatto”, non consentite in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35921 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35921 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso e la memoria difensiva;
Ritenuto che i motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e al v motivazione in relazione al reato di evasione – oltre a essere costituito da doglianze in punto di fatto, propone una ricostruzione alternativa dei fatti
consentita in sede di legittimità;
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024
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