Ricorso in Cassazione: Quando la Valutazione dei Fatti è Insindacabile
Il ricorso in cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma con funzioni e limiti ben precisi. Non si tratta di un ‘terzo processo’ dove tutto può essere ridiscusso. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ribadisce con chiarezza uno dei principi cardine del giudizio di legittimità: l’impossibilità di una nuova valutazione dei fatti, la cui ricostruzione è di competenza esclusiva dei giudici di merito. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile per i reati di furto con strappo e furto semplice. Non condividendo la decisione dei giudici di secondo grado, l’imputato decideva di presentare un ricorso in cassazione per contestare la sentenza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su due motivi principali:
1. Errata qualificazione giuridica del fatto: Chiedeva che il reato di furto con strappo fosse riqualificato come furto semplice. Questa richiesta implicava una diversa interpretazione e ricostruzione della dinamica dei fatti, sostenendo che le modalità dell’azione non integrassero gli estremi del reato più grave.
2. Vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: Lamentava una pena eccessiva, contestando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la mancata esclusione della recidiva e l’aumento di pena applicato per la continuazione tra i reati.
La Decisione della Corte: il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto entrambe le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati che definiscono i limiti del sindacato di legittimità.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
In merito al primo motivo, la Corte ha sottolineato che le critiche del ricorrente non denunciavano un vero e proprio errore di diritto, ma si traducevano in ‘mere doglianze in punto di fatto’. Il ricorrente, in sostanza, proponeva una propria ricostruzione dei fatti, alternativa a quella del giudice di merito. La Suprema Corte ha ribadito che esula dai suoi poteri procedere a una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. La valutazione delle prove e la ricostruzione storica degli eventi sono compiti esclusivi del giudice di merito, il cui giudizio è insindacabile in sede di legittimità se la motivazione è esente da vizi logici e giuridici.
La Discrezionalità del Giudice sulla Pena
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ricordato che la determinazione della pena, la concessione o il diniego delle attenuanti e la valutazione delle aggravanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato seguendo i principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano adeguatamente motivato le loro scelte sanzionatorie, facendo riferimento a elementi concreti ritenuti decisivi. Pertanto, in assenza di una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, la Corte di Cassazione non può intervenire per modificare la pena.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte si concentra sulla natura stessa del giudizio di cassazione. Il suo ruolo non è quello di riesaminare il merito della vicenda, ma di garantire l’osservanza e la corretta interpretazione della legge. Le censure che mirano a ottenere una diversa valutazione delle prove o una diversa quantificazione della pena, senza individuare specifici vizi di legittimità (cioè errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione), sono destinate all’inammissibilità. In questo caso, il giudice di merito aveva fornito una motivazione coerente e priva di vizi, assolvendo così al suo onere argomentativo.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: il ricorso in cassazione non è un’ulteriore opportunità per discutere come si sono svolti i fatti. Per avere successo, un ricorso deve concentrarsi su questioni strettamente giuridiche. Chi intende impugnare una sentenza di condanna davanti alla Suprema Corte deve essere consapevole che le proprie argomentazioni devono vertere su una presunta violazione di legge o su un vizio logico della motivazione così grave da renderla incomprensibile o contraddittoria, e non su un semplice disaccordo con la valutazione del giudice di merito. La decisione di inammissibilità comporta, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che non ha il potere di effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto. Questo compito è riservato esclusivamente al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa da un altro giudice?
La Corte può intervenire sulla pena solo se la decisione del giudice di merito presenta vizi logici o giuridici evidenti. La graduazione della pena, inclusa la concessione di attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se motivata adeguatamente.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il caso nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come avvenuto in questo specifico provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35423 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35423 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•NOME
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Livorno con la quale l’imputato è stato ritenuto responsabile dei delitti di furto con strappo e di furto semplice;
Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge p mancata riqualificazione del delitto di cui al capo a) dell’imputazione in quello di furto sempl non è consentito dalla legge in sede di legittimità sia perché costituito da mere doglianze i punto di fatto, sia perché volto a ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti median criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motiva esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Invero, e dai poteri del giudice di legittimità quello di una ‘rilettura degli elementi di fatto fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di meri (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Considerato che il secondo motivo, con cui il ricorrente censura violazione di legge e vizio motivazione in merito al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva e all’eccessivo aumento ai sensi dell’art. 81 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimi Invero, la graduazione della pena, sia in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti p le circostanze aggravanti ed attenuanti, sia all’individuazione della pena base rientra nel discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli 132 e 133 cod. pen. Nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024