Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35070 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35070 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: RAGIONE_SOCIALE nato a NOTO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a MANTOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi proposti a mezzo del comune difensor da NOME e NOME NOME, ritenute responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione pluriaggravato.
Rilevato che la difesa lamenta:
Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale c n particolare riferimento agli artt. 512 cod. proc. pen e 6 CEDU;
Nullità della sentenza per mancata assunzione di una próva decisiva; inosservanza del criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio; mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione con riferimento alla sussistenza del fatto.
Rilevato che la sentenza impugnata è sostenuta da congrua motivazione con riferimento ai profili dedotti dalla difesa;
rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità de le imputate, esente dai vizi logici lamentati nel ricorso, perché basata su corr tti criteri d inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili ‘ massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione;
ritenuto, quanto ai riconoscimenti fotografici operati dalle persone offese, che l’esito degli stessi ha formato oggetto di puntuale e attenta valutazione nelle sentenze di merito.
Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso, dietro l’apparente prospettazione di vizi di legittimità, concernendo la ricoAruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza d lla Corte di appello;
ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plau ibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. “l80601).
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che il -igetto della richiesta di acquisizione di nuove prove è stato congruamente ar omentato in sentenza sulla base dell’irrilevanza ai fini del decidere degli ccertamenti sollecitati dalla difesa;
considerato che, secondo costante orientamento della Corte di legittimità, la rinnovazione, anche parziale del dibattimento, in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui il giudice, sulla base di apprezzamenti di merito, ritenga di non poter decidere all stato degli atti
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagzimento del spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cass delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
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