Ricorso in Cassazione: Quando è Inammissibile?
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma i suoi poteri sono ben definiti e limitati. Non si tratta di un terzo processo nel merito, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta i confini invalicabili di questo strumento, dichiarando inammissibile un ricorso che tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti e della pena. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso in Cassazione. I motivi alla base dell’impugnazione erano principalmente due: il primo contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, lamentando una presunta violazione di legge; il secondo si doleva dell’eccessività della pena inflitta.
I motivi del ricorso in Cassazione contestati
L’imputato ha fondato il suo ricorso su due pilastri principali, entrambi respinti dalla Corte Suprema perché estranei alla sua giurisdizione.
La pretesa di una nuova valutazione dei fatti
Il primo motivo mirava a una ‘rilettura’ degli elementi di prova, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nella valutazione delle circostanze. Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di sostituire il proprio giudizio a quello dei giudici di merito, proponendo una diversa interpretazione delle prove.
La contestazione sulla misura della pena
Con il secondo motivo, l’imputato lamentava che la pena inflitta fosse sproporzionata. La critica si concentrava sulla graduazione della pena base e sulla valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, ritenendo che il giudice di merito avesse usato in modo eccessivo il proprio potere discrezionale.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione chiara e lineare. In primo luogo, ha ribadito un principio fondamentale: la Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, ma solo di verificare se il giudice che ha emesso la sentenza abbia applicato correttamente la legge e abbia motivato la sua decisione in modo logico e non contraddittorio. Tentare di ottenere una diversa valutazione delle prove, come fatto dal ricorrente, esula completamente dai poteri della Corte. Richiamando una storica sentenza delle Sezioni Unite, la Corte ha sottolineato che una ‘rilettura’ degli elementi di fatto è inammissibile. Per quanto riguarda il secondo motivo, i giudici hanno affermato che la determinazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei criteri fissati dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del reo). Se il giudice fornisce una motivazione adeguata per le sue scelte sanzionatorie, come avvenuto nel caso di specie, la sua decisione non è sindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni
Questa ordinanza è un’importante lezione sul corretto utilizzo del ricorso in Cassazione. Non è un’ulteriore opportunità per discutere i fatti, ma uno strumento per correggere errori di diritto. Chi intende presentare ricorso deve concentrarsi su vizi specifici della sentenza, come l’errata interpretazione di una norma o un difetto logico palese nella motivazione, e non sulla speranza di ottenere un giudizio più favorevole nel merito. La decisione ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a conferma della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso di questo strumento processuale.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove. Il suo compito è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare nel merito della vicenda.
Si può contestare in Cassazione la quantità della pena perché ritenuta troppo alta?
No, la graduazione della pena è una decisione che rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se il giudice non ha rispettato i limiti di legge (artt. 132 e 133 c.p.) o se la sua motivazione è manifestamente illogica o assente, ma non per una semplice divergenza di valutazione sull’entità della sanzione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito discrezionalmente dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32006 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32006 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la violazione dell’art. 1 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché te ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valut diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincime vedano, in particolare, le pagine 6 e 7 della sentenza impugnata);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘ri degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l’eccessività de pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestam infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzi previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pen rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in ade principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congru riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti che hanno comunque por alla rideterminazione, in favor, della pena (si veda, in particolare, la p della sentenza impugnata) ;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presid