Ricorso in Cassazione: Quando la Rilettura dei Fatti è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 43296/2024, ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere i fatti. Questo importante provvedimento chiarisce i limiti invalicabili del giudizio di legittimità, stabilendo che la Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo, ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e detenzione illegale di un’arma e delle relative munizioni. L’imputato, non accettando la decisione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado. Secondo la difesa, la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove a suo carico erano errate e illogiche.
L’analisi del Ricorso in Cassazione e i limiti del giudizio
Il ricorrente ha tentato di dimostrare alla Suprema Corte che la sua condanna si basava su una lettura errata delle risultanze processuali. In sostanza, ha proposto una diversa ricostruzione storica degli eventi e un’alternativa interpretazione delle prove raccolte, sperando in un annullamento della condanna. Tuttavia, questo approccio si scontra con la natura stessa del giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare il merito della vicenda. Il suo compito non è decidere se l’imputato sia colpevole o innocente riesaminando le prove, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico, coerente e non contraddittorio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando che le censure sollevate, pur essendo formalmente presentate come violazioni di legge e vizi di motivazione, in realtà celavano la richiesta di una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio. Come stabilito da una giurisprudenza consolidata (richiamando la storica sentenza delle Sezioni Unite “Jakani”), la Cassazione non può “sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi”.
I giudici hanno specificato che il controllo di legittimità sulla motivazione non permette di confrontare la sentenza impugnata con “altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno”, ovvero con le possibili ricostruzioni alternative proposte dalla difesa. Il giudice di merito, nel caso specifico, aveva fornito una motivazione congrua e priva di vizi logici, spiegando in modo esauriente le ragioni del proprio convincimento. Pertanto, non sussistendo reali errori di diritto o palesi illogicità, il ricorso non poteva essere accolto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chi intende presentare un ricorso in Cassazione. È inutile e controproducente basare il ricorso su una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive o su una critica alla valutazione delle prove fatta dal giudice. Per avere successo, un ricorso deve individuare specifici errori nell’applicazione delle norme giuridiche o dimostrare che la motivazione della sentenza è manifestamente illogica, contraddittoria o carente, a tal punto da non rendere comprensibile il percorso decisionale seguito dal giudice. Al di fuori di questi stretti binari, il tentativo di ottenere un “terzo giudizio di merito” è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare veri errori di diritto o vizi logici della sentenza, chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti e le prove, proponendo una lettura alternativa. Questo compito esula dalle competenze della Suprema Corte.
Qual è la funzione della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
La funzione della Corte di Cassazione è quella di giudice di legittimità. Ciò significa che deve verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze, senza poter entrare nel merito della ricostruzione dei fatti o della valutazione delle prove, che spettano ai giudici dei gradi precedenti.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43296 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43296 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2024 della Corte d’appello di Catanzaro
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per i reati di ricettazione di un’arma e di detenzione di un’arma e di relativi colpi ascritti all’odierno ricorrente, non è consentito in questa sede, dal momento che, pur indicando censure formalmente riconducibili ai suddetti vizi, in vero, prospetta una diversa lettura delle risultanze processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, senza considerare la preclusione, per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che, nel caso di specie, il giudice di merito, con congrua motivazione esente dai contestati vizi di logicità e contraddittorietà, ha esplicitato le ragioni del su convincimento (si veda, in particolare, la pag. 4 dell’impugnata sentenza), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza dei reati e della dichiarazione di responsabilità dell’imputato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024.