Ricorso in Cassazione: Quando Chiedere un Riesame dei Fatti lo Rende Inammissibile
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo baluardo della giustizia, ma i suoi confini sono ben definiti. Non è una terza istanza di giudizio dove si possono ridiscutere le prove, ma una sede di legittimità, dove si valuta la corretta applicazione della legge. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando inammissibile un ricorso che tentava proprio di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.) emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Firenze. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso presso la Corte di Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la motivazione della sentenza d’appello, ritenuta carente in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’articolo 62, numero 4 del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
Le Motivazioni del Ricorso in Cassazione
La Suprema Corte, nella sua ordinanza, ha chiarito in modo netto le ragioni dell’inammissibilità. Il ricorso, sebbene formalmente lamentasse un vizio di motivazione, in realtà sollecitava una riconsiderazione delle circostanze di fatto già valutate dai giudici di merito. Il ricorrente non contestava un errore nell’applicazione della legge, ma proponeva una ‘ricostruzione alternativa’ delle ragioni che avrebbero dovuto portare al riconoscimento dell’attenuante.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica, coerente e priva di vizi giuridici per negare l’attenuante. Il tentativo del ricorrente di far rivalutare tali argomentazioni di fatto esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione. Il suo ruolo, infatti, non è quello di stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, ma solo di controllare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme di diritto e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e non contraddittorio.
Conclusioni
Questa pronuncia serve come importante promemoria sui limiti del ricorso in Cassazione. Non è possibile utilizzare questo strumento per ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Gli Ermellini non possono sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno esaminato le prove nel dettaglio. L’appello alla Suprema Corte deve concentrarsi esclusivamente su questioni di diritto, come l’errata interpretazione di una norma o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata. Qualsiasi tentativo di mascherare una richiesta di riesame dei fatti come una censura di legittimità è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare un errore di diritto, chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare e rivalutare i fatti del caso, proponendo una ricostruzione alternativa a quella dei giudici di merito, cosa non consentita in sede di legittimità.
Cosa si può contestare con un ricorso in Cassazione?
Con un ricorso in Cassazione si possono contestare solo errori di diritto, come l’errata applicazione o interpretazione di una norma di legge, oppure vizi logici o contraddittori nella motivazione della sentenza, ma non si può chiedere una nuova valutazione delle prove o dei fatti.
Qual era l’oggetto specifico della richiesta del ricorrente?
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell’attenuante del danno di particolare tenuità (prevista dall’art. 62, n. 4, c.p.), sostenendo che la Corte d’Appello non avesse motivato a sufficienza le ragioni del suo diniego.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31353 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31353 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Rilevato che RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’ art. 624 bis cod. pen;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancanza di una motivazione della sentenza in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 62, numero 4 cod.pen., non è consentito in sede di legittimità, perché sollecita un’alternativa ricostruzione delle ragioni in fatto esposte dal giudice di merito, che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, i particolare, pag. 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente