Ricorso in Cassazione: Quando la Rivalutazione dei Fatti Diventa Inammissibile
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo baluardo della giustizia, un momento cruciale in cui si valuta non il fatto in sé, ma la corretta applicazione del diritto. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio dei limiti di questo strumento, sottolineando perché non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. Analizziamo una decisione che dichiara inammissibile un ricorso basato sulla pretesa di rimettere in discussione le prove e la ricostruzione dei fatti.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per un reato contro il patrimonio. L’imputato, ritenuto responsabile di episodi delittuosi ai danni di un’altra persona, decide di impugnare la sentenza, presentando un ricorso in Cassazione e affidando la sua difesa a tre specifici motivi di contestazione.
L’Appello e i Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente ha basato il suo appello alla Suprema Corte su tre pilastri principali, ciascuno dei quali è stato attentamente vagliato e, infine, respinto.
Primo Motivo: La Critica alla Motivazione
Il primo motivo contestava la correttezza della motivazione con cui i giudici di merito avevano affermato la sua responsabilità. La difesa sosteneva che le dichiarazioni della persona offesa non fossero pienamente attendibili. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto questo motivo inammissibile perché si trattava di una “pedissequa reiterazione” degli argomenti già discussi e respinti in appello. Un ricorso, per essere valido, deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata, non un semplice riproporre le stesse tesi.
Secondo Motivo: La Qualificazione Giuridica e il Travisamento del Fatto
Con il secondo motivo, si contestava la qualificazione giuridica del reato (identificato come estorsione ai sensi dell’art. 629 c.p.) e si denunciava un presunto travisamento del fatto. In pratica, si chiedeva alla Cassazione di riconsiderare le prove per giungere a una diversa ricostruzione storica. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito. I giudici d’appello avevano già motivato, senza vizi logici, che l’imputato aveva posto in essere episodi violenti per ottenere il denaro, giustificando così la qualificazione del reato.
Terzo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, il terzo motivo lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Anche questo è stato giudicato infondato. La Cassazione ha richiamato il suo orientamento consolidato, secondo cui il giudice di merito, nel negare le attenuanti, non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che motivi la sua decisione basandosi sugli elementi ritenuti decisivi.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in toto. La motivazione di fondo risiede nella natura stessa del giudizio di cassazione. Esso è un giudizio di “legittimità”, non di “merito”. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Non può, invece, trasformarsi in una terza istanza per riesaminare le prove, valutare l’attendibilità di un testimone o scegliere una ricostruzione dei fatti diversa da quella, logicamente argomentata, dei giudici dei gradi inferiori. I motivi presentati dal ricorrente, secondo la Corte, miravano proprio a questo: a un riesame del merito, mascherato da censure di violazione di legge.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un’importante lezione pratica. Chi intende presentare un ricorso in Cassazione deve essere consapevole dei suoi stretti limiti. È inutile riproporre le stesse argomentazioni fattuali respinte in appello o chiedere alla Corte di ‘rileggere’ le prove. Un ricorso efficace deve individuare precisi errori di diritto (violazione o errata applicazione di una norma) o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. In assenza di tali elementi, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione non può limitarsi a ripetere gli stessi argomenti dell’appello?
Perché risulterebbe non specifico e solo apparente, venendo meno alla sua funzione di critica argomentata della sentenza impugnata. La Corte Suprema richiede motivi che attacchino specifici vizi di legittimità della decisione, non una semplice riproposizione di questioni di fatto.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del caso?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di effettuare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione storica dei fatti, attività preclusa in quella sede e di competenza esclusiva dei giudici dei primi due gradi di giudizio.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No. Secondo un principio consolidato, è sufficiente che il giudice di merito motivi il suo diniego facendo riferimento agli elementi che ritiene decisivi o rilevanti, senza dover prendere in considerazione e confutare analiticamente tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30758 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30758 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, invero la Corte d’appello con motivazione congrua e priva di illogicità alle pag. 9 e 11 della sentenza impugnata ha esplicitato gli elementi in forza dei quali le dichiarazioni della persona offesa sono ritenute del tutto attendibili e dalle stesse emerge la perpetrazione di episodi truffaldini ai danni del COGNOME;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di cui all’art. 629 cod pen. denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito;
che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 11 della sentenza impugnata ove i giudici del merito hanno evidenziato che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, l’imputato pose in essere almeno due episodi violenti al fine di farsi consegnare il denaro dalla persona offesa) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 12 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024 Il consigliere estensore COGNOME La Presidente