Ricorso in Cassazione: Quando Non si Possono Riesaminare i Fatti
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è fondamentale comprenderne i limiti. Non si tratta di un terzo processo per riesaminare tutto da capo. Un’ordinanza recente della Suprema Corte lo ribadisce con chiarezza, dichiarando inammissibile un ricorso che chiedeva una nuova valutazione delle prove. Analizziamo insieme questo caso per capire la differenza tra giudice di merito e giudice di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso origina dalla condanna di un imputato per i reati di minaccia, aggravata ai sensi degli articoli 612 e 339 del codice penale. La condanna, emessa in primo grado dal Tribunale, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Non ritenendosi soddisfatto della decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Il Motivo del Ricorso e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’imputato lamentava un’errata valutazione probatoria, in particolare riguardo alle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Sostanzialmente, chiedeva alla Corte di Cassazione di riconsiderare quella testimonianza e, di conseguenza, di ricostruire i fatti in modo diverso da come avevano fatto i giudici dei primi due gradi di giudizio.
Questa strategia, tuttavia, si scontra con la natura stessa del ricorso in Cassazione. La Suprema Corte non è un “terzo giudice” del fatto, ma un “giudice di legittimità”. Il suo compito non è stabilire come sono andati i fatti, ma controllare che i giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente, senza vizi evidenti.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta. I giudici hanno spiegato che il motivo presentato dal ricorrente non era consentito dalla legge in sede di legittimità. Chiedere una nuova valutazione delle dichiarazioni della persona offesa significa tentare di ottenere una “inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito”.
La Corte ha sottolineato che la motivazione della sentenza d’appello era “esente da vizi logici e giuridici” e aveva spiegato in modo esauriente le ragioni del convincimento dei giudici. Pertanto, esula dai poteri della Corte di Cassazione procedere a una “rilettura” degli elementi di fatto. Citando una storica sentenza delle Sezioni Unite (n. 6402/1997), la Corte ha ribadito che la valutazione degli elementi di fatto è riservata “in via esclusiva” al giudice di merito.
Le Conclusioni
La decisione ha importanti implicazioni pratiche per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Tentare di utilizzare il ricorso in Cassazione come un appello di terzo grado, sperando in una rivalutazione delle prove a proprio favore, è una strategia destinata al fallimento. Un ricorso di questo tipo viene dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in 3.000 euro. L’insegnamento è chiaro: il ricorso in Cassazione deve concentrarsi esclusivamente su questioni di diritto o su palesi illogicità della motivazione, non sulla ricostruzione dei fatti.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di valutare nuovamente le prove, come la testimonianza di una persona?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione ha chiarito che non ha il potere di effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare vizi di legge o illogicità della motivazione, tendeva a ottenere una nuova e diversa ricostruzione dei fatti basata su criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, attività non consentita in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27076 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27076 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari di condanna del reato di cui agli artt. 612 e 339 cod. pen.;
Rilevato che il motivo unico di ricorso – con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla valutazione probatoria delle dichiarazioni della persona offesa – non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del s convincimento (si vedano, in particolare, pag. 6-7); rilevato che esula, infatti, dai pote della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2024.