Ricorso in Cassazione: Quando il Riesame dei Fatti è Inammissibile
Il Ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo baluardo della giustizia, ma i suoi confini sono netti e invalicabili. Non è una terza istanza di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione delle norme e sulla coerenza logica delle sentenze. Una recente ordinanza della Suprema Corte lo ribadisce con chiarezza, dichiarando inammissibile un ricorso che tentava proprio di forzare questi limiti.
Il Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Un individuo, condannato nei primi due gradi di giudizio per i reati di rapina (art. 628 c.p.) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il fulcro della sua difesa si basava su una presunta illogicità della motivazione della sentenza d’appello. In sostanza, il ricorrente proponeva una diversa lettura dei dati processuali e una differente ricostruzione storica dei fatti, contestando la sua identificazione come conducente del ciclomotore coinvolto nei reati.
I Limiti del Giudizio di Cassazione
La Corte Suprema ha immediatamente messo in chiaro la natura del suo intervento. Il giudizio di legittimità non consente alla Corte di Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella effettuata dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il suo compito non è stabilire come siano andati i fatti, ma verificare che la decisione impugnata sia stata presa nel rispetto della legge e con un percorso logico-argomentativo privo di vizi evidenti. Citando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sent. Jakani, 2000), la Corte ha ricordato che non è neppure possibile saggiare la tenuta logica di una sentenza confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento. L’analisi deve essere interna alla decisione stessa.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha rigettato il ricorso definendolo inammissibile per un motivo fondamentale: l’unico motivo di doglianza era un tentativo, non consentito dalla legge, di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse, al contrario, esplicitato le ragioni del proprio convincimento in modo esente da vizi logici. Nelle pagine della sentenza impugnata, infatti, erano state chiaramente indicate le ragioni, basate su corretti argomenti logici e giuridici, per cui il ricorrente era stato identificato come il responsabile. Pertanto, la dichiarazione di responsabilità e la sussistenza dei reati erano supportate da una motivazione coerente e completa.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La pronuncia rappresenta un importante monito: il Ricorso in Cassazione è uno strumento prezioso per la tutela dei diritti, ma deve essere utilizzato per i fini specifici previsti dall’ordinamento. Tentare di trasformarlo in un terzo grado di giudizio sul fatto, proponendo letture alternative delle prove, è una strategia destinata al fallimento e a sanzioni economiche.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è consentito sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non ricostruire i fatti.
Per quale motivo il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, proponendo una lettura alternativa. Questo tipo di doglianza esula dai poteri della Corte di Cassazione, dato che la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta esente da vizi logici.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26014 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26014 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per i delitti di cui agli artt. 628, 337 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di una differente ricostruzione storica dei fatti, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pag. 2-3 della sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici, si indicano le ragioni per cui l’odierno ricorrente è stato ritenuto essere il conducente del ciclomotore) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente