Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24864 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24864 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ACERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza dell’Il novembre 2022 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Avellino del 5 maggio 2015, ha rideterminato – previa dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato contestato al capo B – la pena inflitta a NOME nella misura di mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7, 635 cod. pen. (capo A).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurazione della sua responsabilità penale per il delitto contestatogli; violazione di legge per insussistenza nella sua condotta del dolo specifico richiesto per l’integrazione del reato di furto aggravato.
Il difensore della parte civile costituita Comune di Bagnoli Irpino, in persona del Sindaco pro tempore, ha depositato memoria e successive conclusioni scritte, comprensive di nota spese, con cui ha chiesto che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
Deve essere ribadito, infatti, come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01).
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, COGNOME, Rv. 234109-01).
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. , ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01).
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Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi un’inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale.
La motivazione resa dalla Corte territoriale, infatti, ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di affermazione della sua responsabilità penale in ordine alla fattispecie criminosa ascrittagli.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000), nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalla costituita parte civile, da liquidarsi in complessivi e 3.000,00, oltre accessori come per legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalla parte civile Comune di Bagnoli Irpino che liquida in complessivi euro3000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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