Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38247 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38247 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO nei confronti di:
NOME nata in MOLDAVIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 27/05/2025 del TRIBUNALE di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, il Tribunale di Trento, su ricorso di NOME, ha annullato, nei confronti di costei, il decreto di sequestro preventivo emesso il 15 Aprile 2025 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trento, avente ad oggetto il pubblico esercizio denominato “RAGIONE_SOCIALE“, di cui è titolare la ricorrente, indagata per il reato di cui all’articolo 512 bis cod. pen.,
commesso in concorso con il suo compagno NOME COGNOME ed altri due componenti della famiglia di costui.
Formulando il ricorso per Cassazione, il Sostituto Procuratore di Tre deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 606, comm 1, lett. b, cod. proc. pen.).
In particolare, si lamenta la valutazione (negativa) del fumus boni iuris del reato contestato alla indagata, basato su congetture in ordine alla proven lecita del denaro utilizzato dalla donna per l’acquisto del locale sotto sequestro.
Si sostiene, nel ricorso, che la ‘sbrigativa’ motivazione del Tribunale ( difetti di una congrua rivisitazione degli elementi di fatto che avevano ind giudice all’emissione del provvedimento genetico
Si aggiunge che, a fronte di un decreto di sequestro compiutamente motivato il Tribunale riduceva il proprio ragionamento motivazionale ad una fumos congettura secondo la quale il denaro investito nell’acquisto dell’ese commerciale forse di provenienza lecita, a fronte della documentazione allega dalla difesa. La motivazione addotta sorvola su plurimi elementi indizi disinvoltamente pretermessi dal ragionamento giustificativo del provvedimento riesame.
Al di là della motivazione incompleta ed irragionevole, ci si duole in perché il Tribunale ha ecceduto i termini dell’accertamento che gli compete limitato alla valutazione della configurabilità della fattispecie astratta d termini sommari e provvisori, prescindendo da qualsiasi verifica in merito fondatezza dell’accusa (pg. 7).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché formulato per un motivo non consentit
Pur se rubricato in relazione ad una ipotizzata violazione di l (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale – art 606, lett. b proc. pen.), il motivo “attacca” il merito della decisione del Tribunale di contestandone brevità e parzialità, per non aver toccato tutti i punti esamin precedente giudice, essendosi limitato all’analisi della documentazione e doglianze difensive. Si ripercorre, poi, la motivazione, giungendo ad indicare ‘avrebbe dovuto essere smontato l’impianto difensivo a supporto dell’istanz riesame’, analizzando la documentazione allegata dalla difesa ed indicando conclusioni che dalla stessa si sarebbero dovute trarre.
1.2 Così ricapitolato il motivo, è di tutta evidenza che esso, a dispet quanto indicato nella rubrica, deduca un vizio motivazionale, formuland ricostruzioni alternative del fatto. Ciò, tuttavia, esula dal novero delle qu che possano essere sottoposte in questa sede a questa Corte. Va infatti ricor che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricors Cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art.325 c.p.p), cioè p censurare errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.
E se è vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il difett motivazione può integrare gli estremi della violazione di legge, a condizione l’apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi de tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevol in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinera logico seguito dall’organo investito del procedimento (vedi Sez. U., n. 5876 13.2.2004, Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284- 01), ciò non è ravvisabile nel caso oggetto di scrutino ov motivazione risulta senza dubbio sufficiente a superare eventuali critiche i senso.
1.3 A conclusione del ricorso (tra pg. 7 e 8), viene dedotto un ulteriore pr di critica. Si lamenta, “l’elusione dell’accertamento” proprio della fase cau cioè “se il fatto sia configurabile quale fattispecie astratta di reato in t sommarietà e provvisorietà propri della fase delle indagini preliminari”. Si al evidentemente, al fatto che il Tribunale si sia spinto troppo in là nell’ana documenti offerti dalla difesa, in relazione al fumus, rischiando di intaccare e pregiudicare “l’oggetto del procedimento principale” (pg. 8).
La tesi è manifestamente infondata: anche di recente è stato affermato, relazione al tipo di valutazione richiesta al tribunale del riesame sul fumus, che il Tribunale della cautela deve compiere, primariamente, una ponderata valutazione sulla sussistenza o meno del fumus commissi delicti, quale indefettibile requisito del sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., in for quale il giudice del riesame (o dell’appello cautelare) non può avere riguardo sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntua coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situ emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamen le ragioni che, allo stato degli atti e fatto salvo il regime della prog processuale, rendono sostenibile o meno l’impostazione accusatoria, con sottolineatura che al giudice cautelare non può essere demandato un giudiz anticipato sulla responsabilità e che, ai fini dell’integrazione del fumus, sono
richiesti sufficienti indizi del reato (c.d. serietà degli indizi) e non gravi colpevolezza (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, COGNOME, Rv. 285189 – 01)
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, la doglianza esposta appa manifestamente infondata, avendo il Riesame trentino limitato il suo compito all verifica della permanenza del fumus, inizialmente prospettato e ritenuto in base alla documentazione di parte, alla luce della documentazione allegata dalla dife (cioè dalla controparte), senza effettuare alcuna ‘invasione di campo’ nel meri
Per le suddette ragioni, il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 30 settembre 2025
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